ACCERTAMENTI ALBERGHI E RISTORANTI

Negli ultimi anni si è assistito a un notevole incremento di accertamenti posti in essere dall’Agenzia delle Entrate, volti a ricostruire i ricavi delle attività alberghiere e di ristorazione in base al consumo di acqua minerale, all’utilizzo di tovaglioli o di lenzuola da parte dei clienti. Detto tipo di accertamento tecnicamente viene definito analitico-induttivo e sostanzialmente consiste nel contestare al contribuente dei maggiori ricavi rispetto a quelli dichiarati, non solo sulla base di prove dirette (fatture e altri documenti), ma anche, e spesso, sulla base di presunzioni qualificate, ovvero gravi, precise e concordanti.

Orbene, il fondamento normativo da cui trae origine detta attività di accertamento è da individuarsi nell’art. 39, comma 1, lett. d) del D.P.R. 600/1973, che dispone: “l’esistenza di attività non dichiarate o l’inesistenza di passività dichiarate è desumibile anche sulla base di presunzioni semplici, purché queste siano gravi, precise e concordanti”.

Dunque, se l’attività presuntiva dell’Amministrazione Finanziaria è normativamente prevista dobbiamo tuttavia sincerarci, mediante una breve analisi della giurisprudenza di merito e di legittimità, entro quali limiti è ammesso l’utilizzo, nei casi sopra individuati, dell’accertamento analitico-induttivo.

In materia di ristorazione spesso si prende a riferimento il numero dei tovaglioli lavati ricavando da questi il numero dei pasti realmente consumati dai clienti. Pertanto, se da una verifica risultasse che il numero dei tovaglioli fosse notevolmente maggiore dei pasti consumati dagli avventori, l’Agenzia potrebbe procedere alla contestazione dei presunti maggiori ricavi e recta via alla rideterminazione del reddito d’impresa

E’ bene precisare che detta ricostruzione induttiva dei ricavi deve tenere conto anche di ulteriori utilizzi, come ad esempio i tovaglioli impiegati in cucina, quelli utilizzati dai camerieri e quelli riservati in genere all’autoconsumo. Difatti, una recente pronuncia della Commissione Tributaria Regionale della Lombardia, sentenza n°58/5/2013, ha ritenuto illegittima l’attività accertatrice dell’Ufficio sull’assunto che quest’ultimo“ha considerato 21.200 tovaglioli per i coperti con un abbattimento del 25%. senza considerare il notevole uso dei tovaglioli in cucina come strofinacci e in sala per portare il vino, per coprire i cestini del pane, per i tavoli a buffet, per i tavoli per gli aperitivi, per i tavoli del coffee break, ecc. e per i pasti somministrati ai dipendenti e collaboratori e per l’autoconsumo” e inoltre “non ha considerato la capienza dei locali, i giorni di apertura e i turni di servizio”.

Cosa dire invece dell’accertamento basato sul numero di bottiglie d’acqua consumate dai clienti?

In questo caso la Corte di Cassazione con sentenza n°17408/2010, ha dichiarato la legittimità dell’operato dell’Ufficio poichè la quantità di acqua minerale consumata nell’attività di ristorazione era notevolmente eccedente da quella che può essere consumata dai singoli avventori secondo il numero dei pasti dichiarati dal titolare del ristorante. Ciò nonostante, la Corte ha voluto comunque precisare che “la flessibilità degli strumenti presuntivi trova origine e fondamento proprio nell’art. 53 Cost., non potendosi ammettere che il reddito venga determinato in maniera automatica, a prescindere da quella che è la capacità contributiva del soggetto sottoposto a verifica. Ogni sforzo, quindi, va compiuto per individuare la reale capacità contributiva del soggetto, pur tenendo presente l’importantissimo ausilio che può derivare dagli strumenti presuntivi, che non possono però avere effetti automatici, che sarebbero contrastanti con il dettato costituzionale, ma che richiedono un confronto con la situazione concreta (confronto che può essere anche vincente per gli strumenti presuntivi allorchè i dati forniti dal contribuente risultino inattendibili).”

Diversa e più complessa è la questione dell’accertamento c.d. lenzuolometrico, cioè basato sul numero di lenzuola lavate dalla struttura ricettiva.

Con la sentenza n°12/12/2013, la Commissione Tributaria Regionale della Liguria, ha dichiarato l’illegittimità dell’accertamento basato sul numero di lavaggi delle lenzuola poiché “l’accertamento doveva tener in maggior conto quanto rilevabile dalle fatture attive e dalle ricevute fiscali, dalle quali risultava l’utilizzo di camere matrimoniali anche da parte di persone singole, che i bambini al seguito dei genitori non pagavano la tariffa piena e che nel periodo invernale le tariffe applicate erano più basse, rispetto alle tariffe minime indicate nello studio di settore. Tali elementi hanno determinato una riduzione dei ricavi” inoltre, prosegue la Commissione “sulla bassa redditività dell’esercizio ha inciso anche l’elevato importo del canone di locazione che ammontava a Euro. *** più aggiornamento annuale ISTAT, come rilevabile dal contratto di locazione in atti ed inoltre sono state sostenute spese di ristrutturazione dell’albergo per Euro. ***;

Concludendo, le presunzioni reperite nel corso di attività ispettive per avere una certa attendibilità devono essere adeguate alla natura del soggetto interessato, alla specifica attività svolta e alle sue dimensioni. Va comunque precisato che l’attività di accertamento degli uffici finanziari deve svolgersi nel rispetto delle cautele previste anche dallo Statuto del Contribuente per evitare arbitrii e la violazione dei fondamentali diritti del contribuente.

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