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RETTIFICA DELLA RENDITA CATASTALE PROPOSTA TRAMITE PROCEDURA DOCFA

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Accade spesso che a seguito di una variazione dello stato dell’immobile, il proprietario, tramite un proprio tecnico di fiducia, proponga all’Agenzia delle Entrate – Ufficio del Territorio, con la c.d. procedura DOCFA, categoria, classe e rendita da attribuire al bene.

In caso di mancata rettifica della rendita catastale da parte dell’Agenzia delle Entrate, entro 12 mesi dall’invio della DOCFA, la rendita iscritta in atti come proposta diviene definitiva (ciò però non esclude che nel corso degli anni l’Agenzia proceda a una rettifica). Se, viceversa, entro i 12 mesi l’Agenzia ritiene di non dover accogliere la classe, la categoria e la rendita proposta, notificherà al proprietario un provvedimento di rigetto/rettifica che corregge retroattivamente quanto oggetto di proposta.

Il provvedimento di rettifica/rigetto dev’essere adeguatamente motivato. A queste conclusioni è giunta, finalmente, la Corte di Cassazione con la sentenza n°3394/2014 che, dopo aver giustamente criticato alcuni aspetti del sistema catastale italiano, ha censurato la condotta dell’Ufficio sull’assunto che “non può limitarsi a comunicare il classamento che ritiene adeguato, ma deve anche fornire un qualche elemento che spieghi perché la proposta avanzata dal contribuente con la Dofca viene disattesa”.

In verità, per chi ancora non avesse avuto modo di trattare con attenzione le problematiche sottese alla c.d. procedura DOCFA, occorre precisare che la suindicata pronuncia, sebbene pienamente conforme ai principi di cui all’art. 3 della L. n°241/1990 e art. 7 dello Statuto del Contribuente in materia di motivazione degli atti della P.A., si pone in netto contrasto con il suo precedente orientamento.

Difatti, con ordinanza n°15495/2013, i giudici di legittimità ritenevano che “La questione della adeguata motivazione del provvedimento di classamento ed attribuzione della rendita è stata molteplici volte risolta da questa Corte nel senso che essa può ritenersi correttamente esplicitata anche mediante la mera indicazione dei dati oggettivi acclarati dall’ufficio tecnico erariale e della classe conseguentemente attribuita all’immobile, trattandosi di dati idonei (specie allorquando il provvedimento costituisca l’atto terminale di una procedura di tipo fortemente partecipativo quale è la c.d. DOCFA, che implica l’indicazione degli elementi fattuali rilevanti da parte dello stesso contribuente, dati che nella specie di causa costituiscono la base oggettiva dello stesso provvedimento di classamento, che si è limitato a farne difforme valutazione rispetto alla proposta) a consentire al contribuente, mediante il raffronto con quelli indicati nella propria dichiarazione, di intendere il “petitum provvedimentale”, sì da essere in condizione di tutelarsi mediante ricorso alle commissioni tributarie”.

Orbene, a parere dello scrivente, la Cassazione con la sentenza n° 3394/2014, pronunciandosi sulla necessità di un’adeguata motivazione anche del provvedimento di rigetto/rettifica, ha senza dubbio ripristinato una situazione di legalità, posto che, com’è noto, la motivazione dell’avviso di accertamento ha una duplice finalità: rendere esplicito e manifesto l’iter logico giuridico seguito nella formulazione dell’atto e, al contempo, consentire al destinatario la cognizione e la contestazione degli eventuali errori di fatto e di diritto che lo inficiano.

Tuttavia, ci si chiede se non sia il caso di intervenire con altrettanta forza nel far rispettare in materia catastale anche il principio di collaborazione tra Fisco e contribuente, sancito all’art. 12 della L. n°212/2000. Principio, quest’ultimo, che verrebbe completamente vanificato se l’attività dell’Ufficio non consentisse al soggetto sottoposto ad accertamento di instaurare alcun contraddittorio, precedente alla fase di notifica dell’atto impositivo. Le attività di produzione documentale e di formulazione di osservazioni esperibili dal contribuente sono, infatti, in grado di incidere nel merito sul contenuto dell’eventuale provvedimento con importanti e non trascurabili effetti di deflazione del contenzioso.

Sul punto, la Corte di Giustizia dell’Unione Europea è intervenuta in numerose occasioni, affermando il diritto del contribuente a contraddire in via preventiva rispetto all’emissione dell’atto impositivo. In sostanza i Giudici europei affermano il fondamentale principio secondo cui il diritto di difesa, in quanto principio generale del diritto comunitario, deve trovare applicazione ogni volta che l’Amministrazione si proponga di adottare un atto capace di produrre effetti rilevanti nella sfera giuridica del destinatario. In forza di tale principio “i destinatari di decisioni che incidono sensibilmente sui loro interessi devono essere messi in condizione di manifestare utilmente il loro punto di vista in merito agli elementi sui quali l’Amministrazione intende fondare la sua decisione. A tal fine essi devono beneficiare di un termine sufficiente” (Corte di Giustizia dell’Unione Europea, Causa C- n°349/2007).

Si ricorda che il nuovo classamento e rendita, se non opposti entro 60 giorni dalla notifica dell’avviso di accertamento, rilevano:
– ai fini dell’imposta delle SUCCESSIONI e DONAZIONI;
– ai fini IRPEF;
– ai fini IMU;
– ai fini TARES.

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AVVISO DI RETTIFICA CLASSE E RENDITA CATASTALE CON PROCEDURA DOCFA

Riferimenti:

Corte di Cassazione, sentenza n°5580/2015;

Commissione Tributaria Regionale di Perugia, sentenza n°166/3/2015;

Commissione Tributaria Regionale di Napoli, sentenza n°68/7/2015;

In un mio recente articolo pubblicato su questo sito ho dato risalto alle problematiche inerenti al provvedimento di rettifica/rigetto della classe, della categoria e della rendita di immobili proposte con la c.d. procedura DOCFA.

In particolare, è stata analizzata la pronuncia n°3394/2014 della Corte di Cassazione che ha dichiarato l’illegittimità di un provvedimento di rettifica della classe e della rendita di un’unità immobiliare, emesso e notificato dall’Agenzia delle Entrate Ufficio del Territorio sull’assunto che quest’ultima “non può limitarsi a comunicare il classamento che ritiene adeguato, ma deve anche fornire un qualche elemento che spieghi perché la proposta avanzata dal contribuente con la Dofca viene disattesa”.

Ebbene, suddetto principio (l’Ufficio non può disattendere il classamento basato sulla procedura DOCFA senza idonea motivazione) è stato ulteriormente ripreso e argomentato dai giudici di legittimità con la recentissima sentenza n°5580/2015.

In particolare, gli Ermellini affermano che “qualora l’attribuzione della rendita catastale avvenga a seguito della procedura disciplinata dal D.L. 23 gennaio 1993, n. 16, art. 2, convertito, con modificazioni, in L. 24 marzo 1993, n. 75, e dal D.M. 19 aprile 1994, n. 701 (cosiddetta procedura DOCFA), l’obbligo di motivazione dell’avviso di classamento è soddisfatto con la mera indicazione dei dati oggettivi e della classe attribuita solo se gli elementi di fatto indicati dal contribuente non siano stati disattesi dall’Ufficio e l’eventuale discrasia tra rendita proposta e rendita attribuita derivi da una valutazione tecnica sul valore economico dei beni classati, mentre, in caso contrario, la motivazione dovrà essere più approfondita e specificare le differenze riscontrate sia per consentire il pieno esercizio del diritto di difesa del contribuente sia per delimitare l’oggetto dell’eventuale contenzioso”.

Interessante in materia sono, inoltre, alcune attualissime pronunce delle Commissioni Tributarie di merito che ritengo utile richiamare.

Commissione Tributaria Regionale di Perugia n°166/3/2015

“L’Ufficio non può limitarsi a comunicare il classamento che ritiene adeguato, ma deve anche fornire un qualche elemento che spieghi perché la proposta avanzata dal contribuente con la procedura Docfa viene disattesa. Principio questo chiaramente enunciato nell’Ordinanza n. 3394 del 13.02.2014 della Cassazione. Del resto l’atto di revisione non è atto processuale bensì atto amministrativo e la sua motivazione, comprensiva dei presupposti di fatto e delle ragioni giuridiche che lo giustificano, costituisce imprescindibile requisito di legittimità dell’atto stesso”.

Commissione Tributaria Regionale di Napoli n°68/7/2015

“La variazione di classamento operata di Ufficio non appare adeguatamente motivata, giacchè l’avviso di accertamento è privo di alcun richiamo specifico idoneo a dimostrare la diversa valutazione, dato anche il difetto di previa ispezione dell’immobile.

Siffatta carenza di motivazione determina, per tale profilo, l’illegittimità dell’avviso di accertamento, alla stregua dell’insegnamento della Suprema Corte nella sentenza n. 5717 del 2000 e nella sentenza n. 4059 del 2000.

Legittima, sotto il profilo procedurale, è l’assenza della previa ispezione, trattandosi di originaria procedura DOCFA.

Tuttavia, l’accertamento manca dell’indicazione del criterio di stima seguito, dei coefficienti di degrado, dei prezzi di mercato, della provenienza, delle procedure del calcolo di superfici e volumi.

Nella specie, l’atto non risulta motivato ed è privo di qualsivoglia riferimento ai criteri di valutazione. Invero, si tratta di una scheda sintetica contenente le sole indicazioni catastali per l’identificazione dell’immobile in cui non v’è il benché minimo riferimento concreto alle caratteristiche, ai pregi, all’ubicazione, al valore degli immobili vicini, ad una qualsivoglia attività ispettiva o comparativa.

In mancanza di qualsivoglia supporto tecnico o motivazionale della diversa valutazione operata. Osserva il Collegio, innanzitutto, che legittimi e comunque non contestati, nemmeno incidenter tantum, si appalesano i regolamenti e gli atti amministrativi generali, costituenti il presupposto para-normativo del Classamento, disapplicabili dal giudice tributario investito della singola res controversa, ma solo se e solo in quanto si palesassero illegittimi (artt. 4 e 5 L. 20 marzo 1865, n. 2248, All. E; cfr. Cass. trib. 10.06.2008, nr. 15285).

Nella concreta fattispecie, il classamento proposto dal Contribuente è stato disatteso dall’Agenzia del Territorio con variazione in pejus soprattutto della rendita”.

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ACCERTAMENTO CATASTALE: ECCO COSA FARE

Ti è stato notificato un avviso di accertamento catastale?

 Lo studio legale e tributario Sgrò, in collaborazione con alcuni studi tecnici, stante i numerosi avvisi di accertamento notificati dall’Agenzia delle Entrate ai proprietari di immobili di Roma, ha già proposto alcuni ricorsi in Commissione Tributaria Provinciale, ritenendo illegittima la procedura seguita dall’Agenzia delle Entrate – ufficio Provinciale del Territorio- volta a determinare la nuova classe e rendita catastale.

 

Ricordiamo che il nuovo classamento e rendita, se non opposti entro 60 giorni dal ricevimento dell’avviso di accertamento, rilevano:

 

– ai fini dell’imposta delle SUCCESSIONI e DONAZIONI;

– ai fini IRPEF;

– ai fini IMU;

– ai fini TARSU

 

Chiedi un parere inviando una mail all’indirizzo info@studiolegalesgro.net, allegando  l’avviso di accertamento notificato, ovvero chiama per un appuntamento al numero 06.68891896.

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