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CIRCOLARE 11/E DELL’AGENZIA DELLE ENTRATE

Si allega la circolare n°11/E del 21 maggio 2014 emessa dall’Agenzia delle Entrate in materia di oneri deducibili e detraibili, tra i quali le spese sanitarie, gli interessi passivi, le spese per gli interventi di recupero del patrimonio abitativo e per la riqualificazione energetica degli edifici, il bonus mobili, le altre detrazioni, nonché su altri quesiti riguardanti il rapporto tra IMU IRPEF, i redditi di lavoro dipendente e fondiari.

 

CIRCOLARE 11/E

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INFORMAZIONI CERVED: IPOTESI D’ILLEGITTIMITA’ DELL’ANNOTAZIONE DEL FALLIMENTO

garante privacy

Riferimenti:

– art.11 del D.Lgs. n°196/2003 (Codice sulla Privacy)

 

Accade spesso che a seguito di un fallimento di una società di capitali, il socio della stessa e/o l’amministratore unico, soltanto per aver ricoperto delle cariche all’interno della società fallita, si vedano rifiutare dei finanziamenti da parte delle banche o altre società finanziarie perché dal “Dossier personale”, estratto dal sistema Cerved, risulta il fallimento della società in cui rivestivano in passato una carica sociale.

E’ evidente che l’associazione dell’informazione a un evento pregiudizievole che non li riguarda direttamente poiché riferibile solo ed esclusivamente alla società fallita, arreca un enorme pregiudizio alla reputazione della persona fisica, giacché il segnalato accostamento è suscettibile di far travisare caratteri e qualità professionali e imprenditoriali dell’interessato, pregiudicandone l’affidabilità commerciale, in ragione di fatti per i quali non risulta provata l’ascrivibilità allo stesso.

La questione dev’essere trattata al cospetto dell’art.11, comma 1, lett. a) e d) del Codice sulla Privacy, che richiede non solo che i dati personali debbano essere trattati in modo lecito e corretto ma anche in modo completo e pertinente e non devono in nessun caso eccedere rispetto alle finalità per le quali sono raccolti o successivamente trattati.

Ora, la Cerved Group S.p.A. (di seguito, “Cerved”), com’è noto, gestisce delle banche dati costituite presso di sé estraendo informazioni da altri archivi (formati da soggetti pubblici e privati) al fine di fornire alla propria clientela (composta per lo più da professionisti e operatori economici, quali banche, finanziarie, imprese e agenzie d’informazioni) servizi aventi contenuto informativo nell’ambito della c.d. business information.

Il novero dei soggetti censiti dalla società è, dunque assai ampio: si tratta di società, imprenditori individuali o persone fisiche, rispetto alle quali vengono fornite informazioni relative a c.d. “cariche/qualifiche gestionali”, partecipazioni societarie, protesti, pregiudizievoli di conservatoria, dai quali si può desumere la loro “affidabilità commerciale” alla luce degli eventi pubblici rilevanti censiti.

I dati, però, contenuti nei dossier che riguardano un determinato soggetto giuridico devono riferirsi direttamente a questi.

Nel perseguimento della propria finalità informativa realizzata rispetto alle persone fisiche (tramite il c.d. “dossier persona”), come più volte ribadito dal Garante della Privacy, è da censurare la condotta del Cerved che nella rappresentazione dei dati personali contenuti nei dossier associa alle informazioni personali relative ai soggetti censiti anche eventi che si riferiscono a terzi presso cui tali soggetti hanno operato o rivestito cariche (ad esempio, nel “dossier persona”, vengono associate informazioni relative a procedure concorsuali delle c.d. “imprese connesse”).

In sostanza il Garante della Privacy, ha ritenuto illegittima l’indicazione nel “dossier persona” del fallimento di società nell’ambito dei prodotti informativi relativi a persone fisiche, poiché non risulta pertinente rispetto alla finalità di fornire informazioni commerciali. Trattasi, a parere del Garante, di un evento (pregiudizievole) accaduto in relazione a terzi (e, in particolare, alla società in cui le persone fisiche avevano operato), rispetto al cui verificarsi l’ordinamento prevede una responsabilità personale in capo ai soggetti che rivestono le qualifiche dagli stessi ricoperte solo in casi residuali e accertabili giudizialmente (cfr. artt. 2462 e 2476 cod. civ.; art. 146 r.d. 16 marzo 1942, n. 267).

La menzionata associazione effettuata da Cerved è suscettibile di mettere in cattiva luce il soggetto cui l’informazione viene a riferirsi: in questi casi l’interessato potrebbe vedere incrinato il proprio diritto meritevole di tutela giuridica, di essere rappresentato nella vita di relazione, con la sua vera identità, così come questa nella realtà sociale, generale e particolare, è conosciuta o poteva essere conosciuta con l’applicazione dei criteri della normale diligenza e della buona fede soggettiva.

Tenuto conto dei molteplici provvedimenti del Garante della Privacy in materia*, possiamo certamente concludere che l’informazione relativa a un evento che ha interessato una società –informazione comunque sempre reperibile, anche attraverso il “dossier impresa” riferito ad essa– non può essere associata direttamente e immediatamente a soggetti che abbiano operato o rivestito cariche in essa, trattandosi, per l’appunto, di entità diverse.

Avv. Alessandro Sgrò

* Per maggiori info sulla procedura di cancellazione al Cerved o per visionare i provvedimenti in materia da parte del Garante della Privacy invia una mail al seguente indirizzo: info@studiolegalesgro.net

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ATTI FIRMATI DAI C.D. FALSI DIRIGENTI

 

Riferimenti:

Corte Costituzionale, sentenza n°37/2015.

Ben nota a tutti è la sentenza n°37/2015 con cui la Consulta ha dichiarato l’illegittimità costituzionale della norma che ha consentito all’Agenzia delle Entrate di nominare figure dirigenziali senza un regolare concorso pubblico.

Tralasciando, per ora, la vicenda processuale che è culminata con la declaratoria d’illegittimità costituzionale di cui sopra, ciò che appare interessante esaminare sono le conseguenze che detta pronuncia può avere nei confronti dei contribuenti che si sono visti notificare, per lungo tempo, atti sottoscritti da soggetti che hanno ricoperto una posizione dirigenziale con procedura ab origine viziata.

La voce che maggiormente si è diffusa all’indomani della sentenza della Corte Costituzionale è di ritenere tutti gli atti firmati dai c.d. falsi dirigenti come giuridicamente inesistenti, con la conseguente possibilità di impugnare detti atti (ed eventuali iscrizioni a ruolo) anche se spirati i termini per proporre ricorso innanzi alle autorità giudiziarie. Difatti, tecnicamente, colui che vuol far valere in giudizio l’inesistenza di un atto impositivo non è vincolato da termini e il giudice può rilevare detto vizio anche d’ufficio in ogni stato e grado del giudizio.

Sulla scorta di tal entusiastica e, me lo permettete, ottimistica prospettiva, alcuni contribuenti hanno preso contatto con lo studio per valutare l’opportunità di ricorrere avverso avvisi di accertamento o cartelle di pagamento mai oggetto di opposizione essendo abbondantemente trascorsi i termini per proporre ricorso.

A parere di chi scrive, il diffuso ottimismo non appare condivisibile, almeno nei termini dell’inesistenza giuridica degli atti emessi dall’Agenzia delle Entrate.

Difatti, l’atto tributario è inesistente solo quando non è conforme al modello legale e quando tale difformità è talmente rilevante da impedire che all’atto possa riconoscersi natura provvedimentale. Nel caso, invece, di atti sottoscritti da chi non aveva il relativo potere sarebbe più corretto ragionare in termini di nullità. Occorre non dimenticare che la categoria della nullità in re tributaria è ben diversa da quella disciplinata dal diritto amministrativo e che il diritto tributario è un sottosistema del diritto amministrativo, pertanto le disposizioni delle leggi fiscali (che disciplinano la medesima materia), avendo natura speciale, prevalgono sulle norme di carattere generale della L. n°241 del 1990.

In termini concreti, per far valere la nullità di un atto impositivo emesso dall’Agenzia delle Entrate o dall’Agente della riscossione, il contribuente deve proporre ricorso entro il termine previsto dalla legge e non in qualunque momento, come potrebbe accadere nel caso in cui si eccepisse l’inesistenza dell’atto opposto. Pertanto, l’eccezione circa la nomina del dirigente che ha sottoscritto l’atto notificato può essere fatta valere solo per i provvedimenti impositivi i cui termini per la proposizione del ricorso non siano ancora spirati.

Chiaro, che in quest’ultimo caso, l’eccezione del contribuente è totalmente “al buio” poiché quest’ultimo difficilmente è in grado a priori di sapere se chi ha sottoscritto l’atto era effettivamente un dirigente nominato senza un regolare concorso. Ad ogni buon conto, innanzi a un’eccezione del genere è sempre onere del Fisco provare in giudizio i requisiti di validità della nomina del dirigente. Se ciò avvenisse, è bene precisare che il contribuente potrebbe essere condannato al pagamento delle spese del giudizio; inoltre la controparte potrebbe chiedere al Giudice, finanche, la liquidazione dei danni per lite temeraria ex art. 96 c.p.c.. A tal proposito, si precisa che il carattere temerario della lite – che costituisce presupposto necessario per la condanna al risarcimento dei danni – va ravvisato nella consapevolezza della infondatezza della domanda e delle tesi sostenute, ovvero nel difetto della normale diligenza per l’acquisizione di tale consapevolezza.

E’, dunque, consigliabile, formulare nel ricorso ulteriori e plausibili eccezioni riferite all’atto da impugnare e non unicamente la questione decisa dalla Corte Costituzionale.

Si tenga conto, poi, che l’Amministrazione Fiscale, anche nelle more del giudizio e purché ancora nei termini, potrà sempre emanare un nuovo provvedimento sottoscritto regolarmente dal dirigente nominato con concorso o, comunque, dal capo ufficio ai sensi dell’art. 42 del D.P.R. n°600/1973 (si parla in questi casi della c.d. autotutela sostitutiva).

Stante quanto sopra, non è certamente mia intenzione scoraggiare i contribuenti nell’intraprendere delle azioni legali nei confronti dell’Agenzia delle Entrate, ma solo di fornire, almeno spero, una più equilibrata valutazione dell’intera vicenda; fermo restando che sul tema è comunque davvero complesso trarre delle univoche conclusioni.

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ACCERTAMENTO NULLO SE MANCA UN CONTRADDITTORIO CON IL CONTRIBUENTE

 

Riferimenti:

– art. 12 dello Statuto dei diritti del contribuente ( L. n. 212 del 2000);

– Comm. Tributaria Provinciale- Reggio Emilia, sentenza n°115/2/2016;

– art. 97 Cost.

Un aspetto deve essere chiaro: un avviso di accertamento fiscale, di regola, deve essere preceduto da una fase istruttoria in cui l’Amministrazione Finanziaria assicura al cittadino la possibilità di esporre e far valere le proprie ragioni e di conoscere le opposte argomentazioni.

Il contraddittorio preventivo costituisce espressione del principio di cooperazione tra contribuente e Fisco, cui s’ispirano le norme dello Statuto del contribuente, volte a indirizzare il comportamento di entrambi i soggetti del rapporto di imposta verso la corretta applicazione delle disposizioni fiscali.

Interessante, in materia è la recentissima sentenza n.°115/2/2016 emessa dalla Commiss. Trib. Prov., Reggio Emilia, che ha ritenuto illegittimo un avviso di accertamento emesso nei confronti di un contribuente senza aver garantito a quest’ultimo l’effettiva partecipazione all’accertamento tributario.

Secondo i giudici emiliani ogni contribuente ha necessità di essere informato e di conoscere gli atti che lo riguardano e di difendersi di fronte agli addebiti che gli vengono mossi, sia che la verifica venga effettuata presso la sede del soggetto che, e a maggior ragione, quando avvenga “a tavolino” date le minori possibilità di precedente confronto con gli accertatoli.

Il contraddittorio ha una duplice valenza attua il diritto di difesa da un lato e il principio di imparzialità dall’altro grazie ad una corretta valutazione di tutti gli elementi che possono essere opposti nell’ambito di una completa istruttoria.

La possibilità di poter contestare e discutere il contenuto dell’atto di accertamento prima della sua emanazione è un interesse che si configura nei confronti di ogni contribuente qualunque sia la metodologia di verifica adottata, il luogo in cui questa avviene e il fatto che il tributo in oggetto sia o meno armonizzato.

Diversamente ragionando, infatti, avremmo una disparità di trattamento in analoghe fattispecie con palese violazione del dettato costituzionale.

 

 

COMUNICAZIONE D’IPOTECA? ECCO COSA FARE…

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Non vi è più alcun dubbio, l’Equitalia prima di procedere all’iscrizione di ipoteca su un immobile è obbligata a darne preventiva comunicazione al debitore.

Difatti l’art.77, comma 2-bis,del D.P.R. 602/1973 dispone che “L’agente della riscossione è tenuto a notificare al proprietario dell’immobile una comunicazione preventiva contenente l’avviso che, in mancanza del pagamento delle somme dovute entro il termine di trenta giorni, sarà iscritta l’ipoteca di cui al comma 1”.

Pertanto, un’iscrizione d’ipoteca senza la preventiva comunicazione deve essere dichiarata illegittima per patente violazione della norma summenzionata.

Cosa fare quando si riceve una comunicazione preventiva?

La prima cosa da verificare è che essa contenga il dettaglio del presunto debito, da cui risultano non solo gli importi contestati ma anche la data di presunta notifica dei precedenti atti (cartelle di pagamento – avvisi di accertamento Agenzia delle Entrate – avvisi di addebito INPS).

In mancanza siamo difronte a un atto illegittimo per difetto assoluto di motivazione.

Ritengo, ma sul punto non vi è giurisprudenza univoca, che l’atto debba indicare anche l’immobile su cui verrà iscritta ipoteca.

Fatta questa verifica preliminare è sempre opportuno accertarsi che:

  1. a) gli atti indicati nella comunicazione preventiva siano stati effettivamente notificati e che la notifica sia avvenuta rispettando le norme di legge. In caso contrario, il Giudice potrebbe rilevare la nullità della notifica e, di conseguenza, annullare la comunicazione preventiva inibendo ad Equitalia di iscrivere ipoteca sull’immobile;
  2. b) che i tributi indicati nella comunicazione preventiva non siano caduti in prescrizione ( ciò accade più spesso di quanto si pensi). Al riguardo, per calcolare i termini occorre far riferimento alla data di notifica degli atti indicati nel “Dettaglio del Debito”.

Attenzione: molti erroneamente ritengono che la prescrizione operi automaticamente e che l’Equitalia sia tenuta ad annullare l’iscrizione a ruolo a semplice richiesta del contribuente. Niente di più sbagliato: per far valere l’intervenuta prescrizione è necessario ricorrere in sede giudiziale poiché solo il Giudice può dichiarare l’intervenuta prescrizione del tributo!

Prestate attenzione: nel caso in cui rilevate che la notifica dell’intimazione sia tardiva, rivolgetevi a un professionista per proporre ricorso in sede giudiziaria poiché la mancata opposizione nei termini di legge permetterà di far rivivere i termini a favore di Equitalia a decorrere dalla data di notificazione della comunicazione preventiva poiché quest’ultima ha la funzione di interrompere i termini prescrizionali.

La comunicazione preventiva è un atto opponibile in sede giudiziaria. Ciò non toglie che se non si ottiene la sospensione dell’atto, l’Equitalia anche nelle more di una opposizione possa comunque iscrivere ipoteca sull’immobile.

Avv. Alessandro Sgrò

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NOVITA’: NOTIFICA CARTELLA VIA PEC

 

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Riferimenti:

  • Commissione Tributaria Provinciale di Latina, sentenza n°992/1/2016;
  • Commissione tributaria Provinciale di Lecce, sentenza n°611/2/2016.

 

E’ ormai pacifico che all’Agente della Riscossione sia consentito notificare a mezzo Posta Elettronica Certificata sia ai professionisti sia alle imprese individuali e alle società tutti gli atti della riscossione (cartelle di pagamento, avvisi di intimazione e atti cautelari).

Detta facoltà è prevista espressamente all’art. 26 del D.P.R. 602/1973.

Ci si chiede, a ragione, se nonostante la previsione normativa detta notifica sia legittima o si presti a valide eccezioni in sede giudiziaria.

A tal proposito, occorre precisare che nella maggior parte dei casi esaminati dallo scrivente, l’Agente della riscossione (ora Equitalia Servizi di riscossione S.p.a.) invia a mezzo PEC ai destinatari (professionisti, imprese individuali o società) gli atti della riscossione attraverso un semplice file in formato “pdf”. Trattasi in verità di una copia informatica priva di attestazione di conformità e, dunque, per nulla equiparabile all’originale che rimane invece nella mani dell’Agente della riscossione.

Procedimento quest’ultimo, dunque, ben diverso dalla notifica a mezzo posta attraverso il quale il contribuente entrava in possesso dell’originale della cartella di pagamento.

E’ questo sostanzialmente il punto maggiormente dibattuto e oggetto di contestazione in sede giudiziaria. In altri termini, ci si chiede, se la notifica di un documento informatico senza alcuna attestazione di conformità possa considerarsi una notifica giuridicamente esistente. In caso contrario l’atto dovrà essere dichiarato illegittimo.

Orbene, secondo la Commissione Tributaria Provinciale di Lecce (sentenza n°611/2/2016), “Con il sistema pec in realtà non viene inoltrato il documento informatico, ma la copia (informatica) del documento cartaceo ove il documento informatico rappresenta l’originale del documento giuridicamente valido. La questione ha rilievo perché in ogni caso il destinatario riceve solo la copia (informatica) dell’atto e tale copia senza una attestazione di conformità apposta da soggetti all’uopo abilitati a norma del c.c. non può assumere alcuna valenza giuridica perché non garantisce il fatto che il documento inoltrato sia identico in tutto il suo contenuto al documento originale. Nel caso di specie da quanto si evidenzia nella fotocopia della cartella di pagamento allegata agli atti, in essa non appare alcuna attestazione di conformità nei modi previsti dalla legge e dunque si deve affermare che al più il ricorrente ha ricevuto una copia informale dell’originale della cartella di pagamento”.

Pertanto, secondo la Commissione Tributaria di Lecce siamo di fronte a un atto giuridicamente inesistente e pertanto illegittimo.

Dello stesso avviso è la recentissima sentenza n°992/1/2016 emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale di Latina che sul punto si è espressa come segue: “Il sistema di notifica delle cartelle di pagamento a mezzo Pec (ma anche gli altri atti emessi dall’Agente della riscossione e Agenzia delle Entrate) come attualmente disciplinati fanno ritenere che tale notifica sia affetta da nullità insanabile, contrariamente a quanto affermato nella normativa e dal codice dell’amministrazione digitale. La posta elettronica certificata non offre più le stesse garanzie della raccomandata tradizionale…omissis….dunque se nella fotocopia della cartella di pagamento allegata alla Pec non appare alcuna attestazione di conformità nei modi previsti dalla legge, si deve affermare che il ricorrente ha ricevuto solo una copia informale dell’originale della cartella di pagamento, al pari di una volgare fotocopia”.

Dal contesto giurisprudenziale esaminato, sembrerebbe potersi concludere che la procedura di notifica degli atti della riscossione a mezzo PEC non può in alcun modo essere equiparata a una raccomandata a.r. se non contiene la firma digitale e, pertanto, qualora l’atto allegato sia sprovvisto dell’attestazione di conformità da parte di un Pubblico Ufficiale, questo deve essere dichiarato giuridicamente inesistente.

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NOTIFICA DEGLI ATTI SOLO TRAMITE POSTE ITALIANE

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Riferimenti:

Commissione Tributaria Regionale di Roma, sentenza n° 7408/6/2014.

Interessante è il recentissimo pronunciamento da parte della Commissione Tributaria Regionale di Roma che con la sentenza n°7408/6/2014, che ha annullato una cartella di pagamento notificata da parte di Equitalia sull’assunto che il precedente avviso di accertamento, emesso dall’Agenzia delle Entrate, doveva considerarsi come non notificato poiché quest’ultima aveva inviato il provvedimento impositivo con raccomandata tramite Agenzia Privata, anziché da Poste Italiane S.p.a..

Attenzione però alla strategia difensiva! Nel caso discusso innanzi alla Commissione Regionale del Lazio, il contribuente, si era opposto a una cartella di pagamento, recante tributi IRPEF e IVA, notificatagli da Equitalia, eccependo in via preliminare la mancata notifica dell’avviso di accertamento da parte dell’Agenzia delle Entrate. Nel corso del giudizio l’Ufficio Finanziario, a dimostrazione della bontà del proprio operato, depositava un avviso di ricevimento da cui risultava che l’avviso di accertamento era stato notificato tramite un’Agenzia Privata e non tramite le Poste Italiane.

Pertanto, la Commissione Tributaria Regionale in riforma della sentenza emessa dai Giudici di prime cure ribadiva un fondamentale principio: “in tema di notificazione degli avvisi di accertamento, quando il legislatore prescrive, per l’esecuzione di una notificazione il ricorso alla raccomandata con avviso di ricevimento, non può che fare riferimento al cosiddetto servizio postale universale fornito dall’Ente Poste su tutto il territorio nazionale, con la conseguenza che, qualora tale adempimento sia affidato ad un’agenzia privata di recapito, esso non è conforme alla formalità prescritta dall’art. 140 cod. proc. civ., e, pertanto, non è idoneo al perfezionamento del procedimento notificatorio (cass. nn. 11095/2008, 20440 / 2006, 1233/2003). Tanto nel presupposto, affermato dall’appellante, non contestato in questa sede e desumibile dagli atti, che il procedimento notificatorio di che trattasi, e segnatamente l’invio della raccomandata con avviso di ricevimento, non sia stato curato dall’Ente Poste, bensì da Agenzia Privata. Si ritiene, dunque, sussistano i presupposti per l’accoglimento, per manifesta fondatezza, dell’appello”.

Avv. Alessandro Sgrò

 

 

 

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SOTTOSCRIZIONE DEL RUOLO: LA MANCANZA DETERMINA L’ILLEGITTIMITA’ DEL PROVVEDIMENTO

Riferimenti:

– art. 12, comma 4, del D.P.R. n°602 del 1973;

Commissione Tributaria Regionale Aquila- Sez. dist. di Pescara, sentenza n° 1296/6/2014;

– Commissione Tributaria Provinciale di Campobasso, sentenza n° 784/3/2015;

– Commissione Tributaria Provinciale di Frosinone, sentenza n°654/2/2015

 

Un aspetto di estrema importanza, ampiamente dibattuto tra gli operatori del settore, riguarda la sottoscrizione del ruolo emesso da parte dell’Ente impositore.

Capita spesso, infatti, di ricevere degli atti da Equitalia S.p.a., come ad esempio una cartella di pagamento, un’intimazione, un fermo amministrativo o un’ipoteca, senza tuttavia avere alcuna certezza in merito al fatto che le somme richieste dall’Ente impositore siano state effettivamente iscritte a ruolo nel rispetto della normativa vigente in materia, in particolare per quanto concerne la sottoscrizione del ruolo stesso.

L’art. 12, comma 4, del D.P.R. n°602 del 1973 prescrive che ” il ruolo è sottoscritto, anche mediante firma elettronica dal titolare dell’Ufficio o da un suo delegato. Con la sottoscrizione il ruolo diviene esecutivo”. Da ciò ne consegue che il contribuente, in sede di opposizione ad atto notificato dall’Agente per la Riscossione, potrebbe ben eccepire in sede giudiziale la corretta sottoscrizione del ruolo e lasciare che sia poi l’Equitalia S.p.a. a fornire la prova che sia stato sottoscritto dal titolare dell’ufficio o da un suo delegato; in mancanza di ciò il Giudice tributario dovrebbe dichiarare l’illegittimità del provvedimento impugnato.

E’ evidente, inoltre, che il contribuente potrà tirare in ballo, qualora l’ente impositore è l’Agenzia delle Entrate, anche gli effetti della sentenza n. 37/2015 della Corte Costituzionale poiché, in questo caso, non sarebbe sufficiente la sottoscrizione del ruolo da parte del titolare dell’Ufficio ma quest’ultimo dovrà essere in possesso di un legittimo incarico di dirigenza.

Entrambe le questione sono state oggetto di alcune recentissime pronunce da parte della Commissioni di merito che ritengo opportuno citare.

Il primo interessante pronunciamento è quello della Commissione Tributaria Regionale Aquila – Sez. distaccata di Pescara – che con la sentenza n° 1296/6/2014 ha disposto “l’assenza di dimostrazione della corretta sottoscrizione del ruolo e, quindi della relativa esecutorietà non può che comportare la nullità della cartella impugnata se si considera che un recentissimo arresto della Suprema Corte ha cassato la decisione del Giudice di merito in un caso del tutto analogo a quello di specie, dove era stata affermata la regolarità formale del difetto di sottoscrizione sulla base del fatto notorio, statuendo che “Alla stregua di tali principi non rientra nella categoria del fatto notorio la sottoscrizione degli atti impositivi (nella specie di ruolo e la cartella esattoriale relativi ad IVA ed IRPEF), qualora il contribuente eccepisca il difetto di rappresentanza sostanziale, non essendo sufficiente ai fini predetti, la verifica di tali requisiti degli atti, da parte del giudice decidente, in sede di esame di altro ricorso” (Cass. Civ. sez. VI – V ordinanza n. 2808 del 6.2.2013). La necessità della sottoscrizione del ruolo, quantomeno telematico è stata ribadita anche CTR della Campania con sentenza n. 412 del 25.1.2011 nella parte in cui ha affermato: “Particolare rilevanza assume la sottoscrizione del ruolo da parte del titolare dell’Ufficio o di un delegato in quanto l’art. 12, IV comma del D.P.R. n. 602/73 stabilisce che con la sottoscrizione il ruolo diviene esecutivo (…) a riguardo si rileva che la giurisprudenza in più occasioni si è espressa circa l’obbligo a pena di decadenza, della sottoscrizione del ruolo, ed in particolare si citano le sentenze nn. 7093/2003 e 7439/2003 della Sezione V della Corte di Cassazione”.

Recentissimo, poi, è il pronunciamento della Commissione Tributaria Provinciale di Campobasso, sentenza n° 784/3/2015 che ha ritenuto che tutti gli atti delle Agenzie fiscali aventi rilevanza esterna, e quindi non solo gli avvisi di accertamento, devono essere adottati e firmati dal direttore dell’Agenzia che, in quanto preposto a ufficio di livello dirigenziale, deve essere un dirigente. Se, dunque, in giudizio non è stata fornita la prova che chi ha sottoscritto il ruolo era un legittimo funzionario dell’Agenzia delle Entrate anche la successiva cartella esattoriale deve essere dichiarata illegittima.

Dello stesso avviso è la Commissione Tributaria Provinciale di Frosinone che con la sentenza n°654/2/2015 ha dichiarato l’illegittima di una cartella di pagamento notificata al contribuente poiché “Nel caso in esame la onerata Equitalia Sud S.p.A. non ha fornito nel processo le relative cartelle dalle quali si potesse evincere chi ha reso esecutivo e in quale data è stato reso esecutivo il ruolo. La cartella, infatti, non è altro che l’atto con cui l’agente della riscossione notifica al debitore il ruolo, formato dall’ente creditore, di modo che un eventuale vizio del ruolo risulta invalidante per la cartella stessa e per tutti gli atti conseguenziali”.

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OK DELLA CASSAZIONE ALL’OPPOSIZIONE DEL RUOLO

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Riferimenti:

– Corte di Cassazione, Sezione Unite, sentenza n°19704/2015;

– differenza tra ruolo ed estratto di ruolo;

– termini per proporre opposizione all’iscrizione a ruolo.

 

Spesso mi capita di assistere dei contribuenti che sono venuti a conoscenza di un iscrizione a ruolo nei propri confronti tramite una verifica presso gli sportelli di Equitalia, portandomi l’estratto di ruolo rilasciato dall’Ufficio.

La domanda è, per lo più, la medesima: “si può fare qualcosa, visto che non ho mai ricevuto la cartella di pagamento?”

A questa domanda fino a oggi la risposta risultava incerta poiché molte Commissioni Tributarie dichiaravano, finanche, inammissibile il ricorso proposto dal contribuente avverso il ruolo di cui quest’ultimo era venuto a conoscenza tramite l’estratto rilasciato da Equitalia.

Da oggi però, la risposta sarà ben diversa, poiché la Corte di Cassazione a Sezione Unite con la sentenza n°19704/2015, ha finalmente riconosciuto la possibilità al contribuente di proporre opposizione avverso detta iscrizione a ruolo quando il contribuente lamenti in giudizio la mancata notifica della cartella di pagamento.

In questi casi consiglio vivamente di farsi rilasciare da Equitalia non solo l’estratto di ruolo, ove è indicata la presunta pretesa impositiva e il numero d’iscrizione a ruolo delle somme inevase, ma anche la relazione di notificazione dell’atto (cartella di pagamento) che l’Agente della riscossione sostiene di aver regolarmente notificato al contribuente. Solo da un attento esame di detta relazione di notifica si potrà valutare la possibilità di ricorrere in sede giudiziaria!

Ad ogni modo, gli Ermellini, preliminarmente, hanno voluto fare un’importante precisazione circa la differenza che intercorre tecnicamente tra ruolo ed estratto di ruolo, quest’ultimo rilasciato dagli Uffici di Equitalia; precisazione che è bene tenere a mente al fine di non incorrere in errori in sede giudiziaria.

  1. a) Il ruolo è l’elenco dei debitori e delle somme da essi dovute formato dall’ufficio ai fini della riscossione a mezzo del concessionario e pertanto nei ruoli sono iscritte le imposte, le sanzioni e gli interessi. Il ruolo è un atto che deve essere notificato e la sua notificazione coincide con la notificazione della cartella di pagamento; è pertanto un atto impugnabile;
  2. b) l’estratto di ruolo, invece, non è un atto impugnabile poiché è solo un elaborato informatico dell’esattore sostanzialmente contenente gli elementi della cartella, quindi anche gli “elementi” del ruolo afferente quella cartella (il C.d.S., peraltro, ha affermato l’inidoneità del suo rilascio ad ottemperare all’obbligo di ostensione all’interessato che ne abbia fatto legittima e motivata richiesta, della copia degli originali della cartella, della sua notificazione e degli atti prodromici). Trattasi di atto interno dell’Agente della Riscossione.

In definitiva, secondo la Corte di Cassazione con la sentenza in esame, sebbene sia escluso al contribuente potersi opporre “all’estratto di ruolo”, egli può, al contrario, impugnare il “contenuto” del documento stesso, ossia gli atti che nell’estratto di ruolo sono indicati e riportati.

Termini per impugnare: gli Ermellini riconoscendo la possibilità di impugnare il ruolo (si badi bene, la Cassazione parla di “ruolo” e non dell’estratto di ruolo) solo quando si lamenti la mancata notifica dell’atto precedente, stabiliscono inoltre che il termine per proporre ricorso decorre dalla conoscenza dell’iscrizione a ruolo che concretamente avviene con la presa visione dell’estratto di ruolo che è rilasciato dai preposti uffici di Equitalia S.p.a..

Si consigliano prudenza e un attento esame della documentazione, quale l’estratto di ruolo e la relazione della notifica della cartella di pagamento che si ritiene non sia stata notificata!

Avv. Alessandro Sgrò

 

Scarica la sentenza (Cass. Sez. Unite n°19704 del 2015)

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