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ACCERTAMENTO NULLO SE MANCA UN CONTRADDITTORIO CON IL CONTRIBUENTE

 

Riferimenti:

– art. 12 dello Statuto dei diritti del contribuente ( L. n. 212 del 2000);

– Comm. Tributaria Provinciale- Reggio Emilia, sentenza n°115/2/2016;

– art. 97 Cost.

Un aspetto deve essere chiaro: un avviso di accertamento fiscale, di regola, deve essere preceduto da una fase istruttoria in cui l’Amministrazione Finanziaria assicura al cittadino la possibilità di esporre e far valere le proprie ragioni e di conoscere le opposte argomentazioni.

Il contraddittorio preventivo costituisce espressione del principio di cooperazione tra contribuente e Fisco, cui s’ispirano le norme dello Statuto del contribuente, volte a indirizzare il comportamento di entrambi i soggetti del rapporto di imposta verso la corretta applicazione delle disposizioni fiscali.

Interessante, in materia è la recentissima sentenza n.°115/2/2016 emessa dalla Commiss. Trib. Prov., Reggio Emilia, che ha ritenuto illegittimo un avviso di accertamento emesso nei confronti di un contribuente senza aver garantito a quest’ultimo l’effettiva partecipazione all’accertamento tributario.

Secondo i giudici emiliani ogni contribuente ha necessità di essere informato e di conoscere gli atti che lo riguardano e di difendersi di fronte agli addebiti che gli vengono mossi, sia che la verifica venga effettuata presso la sede del soggetto che, e a maggior ragione, quando avvenga “a tavolino” date le minori possibilità di precedente confronto con gli accertatoli.

Il contraddittorio ha una duplice valenza attua il diritto di difesa da un lato e il principio di imparzialità dall’altro grazie ad una corretta valutazione di tutti gli elementi che possono essere opposti nell’ambito di una completa istruttoria.

La possibilità di poter contestare e discutere il contenuto dell’atto di accertamento prima della sua emanazione è un interesse che si configura nei confronti di ogni contribuente qualunque sia la metodologia di verifica adottata, il luogo in cui questa avviene e il fatto che il tributo in oggetto sia o meno armonizzato.

Diversamente ragionando, infatti, avremmo una disparità di trattamento in analoghe fattispecie con palese violazione del dettato costituzionale.