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COMUNICAZIONE DI IRREGOLARITA’: ATTO IMPUGNABILE

 

La comunicazione di irregolarità ex art. 36 ter del D.P.R. 600/1973.

Riferimenti:

– art. 36 ter del D.P.R. n°600/1973;

– Corte di Cassazione, sentenza n°1505/2017.

 

E’ un atto impugnabile innanzi alle Commissioni Tributarie la comunicazione d’irregolarità di cui all’art. 36 ter del D.P.R. n°600/1973 ?

 

La risposta è senza dubbio affermativa.

 

Difatti la Corte di Cassazione con la sentenza n°1505/2017 ha stabilito che in ragione dei principi costituzionali di tutela del contribuente e di buon andamento della P.A., ogni atto adottato dall’ente impositore che porti a conoscenza del contribuente una specifica pretesa tributaria, con esplicitazione delle concrete ragioni fattuali e giuridiche, è impugnabile davanti al giudice tributario, senza necessità che si manifesti in forma autoritativa, sicché è immediatamente impugnabile anche l’avviso emesso a norma dell’art. 36 ter, comma 4, del d.P.R. n. 600 del 1973. (Sez. 6 – 5, Ordinanza n. 15957 del 28/07/2015).

 

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AGENZIA DELLE ENTRATE (RISOLUZIONE N°14/E DEL 24/1/2014)

Con la risoluzione n°14/E del 24 gennaio 2014, disponibile in file pdf,  l’Agenzia delle Entrate ha reso noto i codici tributo  necessari per effettuare il versamento dell’imposta di registro per i contratti di locazione. 

risoluzione 14E


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AGEVOLAZIONI FISCALI PRIMA CASA

 

Nel caso di acquisto di un appartamento a uso abitativo da parte di uno dei coniugi in regime di comunione legale, l’altro coniuge anche se non ha partecipato al rogito o anche se sia sprovvisto dei requisiti di legge per beneficiare delle agevolazioni fiscali per la prima casa già in capo al coniuge contraente ha comunque diritto alle dette agevolazioni poiché diviene comproprietario automaticamente ex lege e non ex contracto.

L’Agenzia delle Entrate spesso provvede a notificare degli avvisi di accertamento sull’errato assunto che per ottenere le agevolazioni fiscali per la prima casa entrambo i coniugi devono rendere a rogito notarile le dichiarazioni previste per legge.

Nulla di più falso: la norma tributaria riconosce i benefici fiscali non distinguendo tra acquirente contraente e acquirente non contraente in quanto il regime agevolato segue l’effetto dell’acquisto del bene e se ne avvantaggia chi acquista (entrambo i coniugi in comunione legale ai sensi dell’art. 177 c.c.) e non certo chi stipula l’atto. In tal senso si è espressa recentemente la Commissione Tributaria Regionale del Lazio con sentenza n°597/14/12.

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NULLITA’ DELL’AVVISO DI ACCERTAMENTO CATASTALE

È nullo l’avviso di accertamento catastale per la revisione parziale del classamento di cui all’art.1, comma 335, della Legge n°311/2004, per difetto di motivazione qualora l’Agenzia delle Entrate, Ufficio Provinciale del Territorio,  non ha reso possibile al contribuente conoscere i presupposti del nuovo classamento e della nuova rendita. In altri termini l’Ufficio ha l’obbligo di esporre i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche che hanno determinato il riclassamento e tale obbligo non può risolversi nella mera elencazione di norme che si ritengono astrattamente applicabili, ma deve far conoscere al contribuente le modalità di rilevazione dei valori medi, la metodologia utilizzata e la bontà dei sistemi di rilevazione. Quando il contribuente si trova nell’impossibilità di verificare realmente le anomalie poste alla base della revisione del classamento e in quale misura dette anomalie incidono sulla classe del proprio immobile, l’atto di accertamento deve essere dichiarato nullo per difetto assoluto di motivazione.

SUL PUNTO SI SEGNALANO:

Commissione Tributaria Provinciale di Lecce, sentenza n°459/4/2013;

Corte di Cassazione sentenza n° 9629/2012.

 

Lo studio legale e tributario Sgrò, in collaborazione con alcuni studi tecnici, stante i numerosi avvisi di accertamento notificati dall’Agenzia delle Entrate ai proprietari di immobili di Roma, ha già proposto alcuni ricorsi in Commissione Tributaria Provinciale, ritenendo l’illegittimità di detti avvisi per molteplici motivi, ulteriori rispetto alle suindicate pronunce dei giudici di legittimità e di merito, tenuto anche conto della specificità di ogni singola situazione e unità immobiliare. 

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