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ISCRIZIONE D’IPOTECA NULLA SENZA IL PREAVVISO

E’ illegittima un’iscrizione di ipoteca se non è preceduta da un preavviso di iscrizione!

SOLO UN UFFICIO DI EQUITALIA TERRITORIALMENTE COMPETENTE PUO’ DISPORRE IL FERMO DEL VEICOLO.

 


Riferimenti:

– Corte di Cassazione, sentenza n°8049/2017;

– D.P.R. n. 602 del 1973 art. 12.

– D.P.R. n. 602 del 1973 art. 24.

 

Tra le diverse ipotesi d’illegittimità del preavviso di fermo amministrativo che ho trattato in alcuni articoli pubblicati sul mio sito nella categoria “Equitalia”, occorre annoverare anche quella concernente l’incompetenza dell’Ufficio territoriale di Equitalia ad emettere il provvedimento cautelare.

In sostanza, secondo la recentissima sentenza n°8049/2017 della Corte di Cassazione, l’Ufficio territoriale di Equitalia competente ad emettere un provvedimento di fermo amministrativo è solo ed esclusivamente quello in cui ha la residenza o il domicilio fiscale il contribuente (nel caso trattato dal giudice di legittimità il provvedimento di fermo del veicolo era stato emesso illegittimamente dal Concessionario di Avellino, anziché da quello di Caserta ove la contribuente aveva il proprio domicilio fiscale).

Il sotteso principio di diritto è chiaro e condivisibile: ogni atto impositivo deve essere emesso dall’organo territorialmente competente.

Ciò deve avvenire anche in forza del combinato disposto degli artt. 12 e 24 del D.P.R. n. 602 del 1973, poiché l’Ufficio accertatore “forma ruoli distinti per ciascuno degli ambiti territoriali in cui i concessionari operano”, consegnandoli al “concessionario dell’ambito territoriale cui esso si riferisce”.

Del resto il predetto principio vige anche per quanto concerne gli atti emessi dall’Agenzia delle Entrate. Difatti, secondo un consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità e di merito, solo l’Ufficio territoriale ove il contribuente ha la propria residenza o domicilio fiscale può procedere alla notifica di un avviso di accertamento esecutivo. Difatti quest’ultimo è l’unico Ufficio a conoscenza della reale situazione economica, finanziaria e patrimoniale del contribuente ed è, quindi, nelle migliori condizioni per svolgere la raccolta d’informazioni in modo da giungere a un’imposizione maggiormente aderente all’effettiva capacità contributiva del soggetto (Cass. sent. n°2998/1987; Comm. Trib. Prov. di Milano, sentenza n°149/46/2009).

PIGNORAMENTO EQUITALIA: IPOTESI DI ILLEGITTIMITA’

 

Riferimenti:

Commissione Tributaria Regionale di Bologna, sentenza n°776/2/2014;

Cassazione Civile, ordinanza n°18252/2013.

 

E’ nullo l’atto di pignoramento mobiliare eseguito da Equitalia, qualora a seguito di contestazione del contribuente in merito alla mancata notifica della presupposta cartella di pagamento, l’agente per la riscossione non produca in giudizio la cartella che sostiene di aver notificato.

Questo è il principio espresso dalla Commissione Tributaria Regionale di Bologna con la sentenza n°776/2/2014, che ha annullato il pignoramento messo in atto dall’agente per la riscossione sull’assunto che “Equitalia non ha fornito la prova che le cartelle siano state notificate, allegando solo l’avviso di ricevimento datato 08.09.2010 nel quale nulla è indicato, e quindi, non ha assolto l’onere del mittente del plico raccomandato la dimostrazione di fornire l’esatto contenuto, allorché risulti solo la cartolina di ricevimento ( Cass. 18252/2013) e nemmeno ha fornito la prova che tali cartelle fossero allegate all’atto di pignoramento”.

In verità i Giudici bolognesi non hanno fatto altro che riprendere un’importante principio di diritto  che si rinviene nella recente pronuncia della Corte di Cassazione con l’ordinanza n°18252/2013, e precisamente che “In caso di comunicazione  spedita  in  busta   raccomandata e  non  in  plico,  ove  il  destinatario  contesti   il   contenuto   della busta  medesima, è  onere  del  mittente  provarlo”.

Spesso Equitalia, al fine di intorbidare ulteriormente le acque, difronte alla contestazione del contribuente circa la mancata notifica della cartella di pagamento, produce in giudizio solo l’avviso di ricevimento sostenendo che detto avviso sia sufficiente a integrare la procedura di notifica e a provare la bontà dell’operato dell’agente per la riscossione e che, dunque, qualora il contribuente volesse contestare detto avviso dovrà proporre una querela di falso sull’integrità del contenuto.

Nulla di più errato, poiché è sempre e comunque onere del  mittente il plico  raccomandato  fornire  la  dimostrazione del suo esatto contenuto, sicché, in difetto di ciò, il successivo atto dovrà essere dichiarato nullo.

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CARTELLA DI PAGAMENTO A SEGUITO DI COMUNICAZIONE DI IRREGOLARITA’

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Possibili difese

 

Riferimenti:

art. 36 bis del D.P.R. n°600/1973;

art. 54 bis del D.P.R. n°633/1972;

Cass. Civ. sentenza n° 5318/2012;

Comm. Trib. Reg. del Lazio sentenza n°545/14/2012.

Cass. Civ. ord. n° 8934/2014;

 

Capita con una certa frequenza di ricevere delle cartelle di pagamento che traggono origine dalle comunicazioni di cui all’art. 36 bis, in materia di imposte dirette, e art. 54 bis, per l’imposta sul valore aggiunto. Difronte a un’iscrizione a ruolo del genere la difesa del contribuente, in sede giudiziaria, risulta molto complessa in quanto dedurre semplicemente la mancata notifica della comunicazione, secondo la giurisprudenza di legittimità e di merito, non è causa di nullità o annullabilità della successiva cartella di pagamento, salvo quanto dirò in seguito circa il difetto di motivazione.

E’ bene però fare alcune precisazioni, poiché è frequente il caso in cui l’Agenzia delle Entrate disconosce illegittimamente mediante la mera procedura di liquidazione automatica eccedenze e crediti magari originati in periodi d’imposta precedenti.

Sul punto, secondo un ormai consolidato orientamento della Corte di Cassazione, l’attività di liquidazione e controllo automatizzato è consentita solo ove l’errore del contribuente sia rilevabile dal semplice controllo cartolare della dichiarazione. Difatti ai sensi dell’art. 36 bis del D.P.R. n°600/1973 e dell’art. 54 bis del D.P.R. n°633/1972, l’ufficio può correggere solo errori materiali o di calcolo, verificare la correttezza e tempestività dei versamenti ma non può certamente spingersi a effettuare valutazioni giuridiche sulla base della dichiarazione presentata.

Un’eventuale indagine sulla veridicità e correttezza legale della dichiarazione deve essere effettuata tramite la notifica di un avviso di accertamento e non mediante un controllo automatizzato.

In sostanza con la sentenza n° 5318/2012 gli Ermellini hanno dichiarato nulla la cartella di pagamento notificata al contribuente a seguito del controllo automatizzato poiché a parere dei giudici di legittimità “la diretta iscrizione a ruolo della maggiore imposta, D.P.R. n. 600 del 1973, ex art. 36 bis, e D.P.R. n. 633 del 1972, art. 54 bis, è ammissibile, e può evitare l’attività di rettifica, quando il dovuto sia determinato mediante un controllo della dichiarazione meramente cartolare, sulla base dei dati forniti dal contribuente, o di una mera correzione di errori materiali o di calcolo. Con tali modalità non possono, invece, risolversi questioni giuridiche o esaminarsi atti diversi dalla dichiarazione stessa (senza previamente contestare al contribuente il relativo accertamento con il prescritto avviso). Nella specie, la negazione della detrazione nell’anno in verifica di un credito dell’anno precedente, per il quale la dichiarazione era stata omessa, non può essere ricondotta al mero controllo cartolare, in quanto implica verifiche e valutazioni giuridiche, dovendo ritenersi che il disconoscimento dei crediti e l’iscrizione della conseguente maggiore imposta dovevano, pertanto, avvenire previa emissione di motivato avviso di rettifica”.

Dello stesso condivisibile avviso e la Commissione Tributaria Regionale del Lazio che con sentenza n°545/14/2012, ha disposto che “il disconoscimento di un credito d’imposta (nella specie, il credito d’imposta sugli incrementi occupazionali nelle aree svantaggiate) non può avvenire con un mero atto di iscrizione a ruolo ed è nulla la cartella di pagamento emessa senza preventiva notifica di un atto di accertamento. Inoltre, non è possibile utilizzare la procedura ex art. 36-bis D.P.R. n. 600 del 1973 per rettificare l’ammontare del predetto credito d’imposta in quanto tale norma è utilizzabile solo nei casi tassativamente indicati dalla legge e, quindi, non di fronte a disposizioni di legge suscettibili di interpretazioni diverse, le quali esigono un motivato avviso di accertamento”

Altra ipotesi di difesa:

Ho accennato precedentemente che la mancata notifica al contribuente o al professionista abilitato della comunicazione di irregolarità di cui all’art. 36 bis e 54 bis, secondo un consolidato orientamento giurisprudenziale, non può essere causa di nullità o annullamento della successiva cartella di pagamento. Tuttavia, il contribuente che ritiene di non aver ricevuto detta comunicazione potrà, qualora ne sussistano i presupposti, eccepire la nullità della cartella di pagamento per insufficiente e/o omessa motivazione dell’atto notificato.

Al riguardo è utile richiamare la recentissima ordinanza n°8934/2014 della Corte di Cassazione che ha ribadito un principio fondamentale in materia, e precisamente: “La cartella esattoriale, che non sia stata preceduta da un motivato avviso di accertamento, deve essere motivata in modo congruo, sufficiente ed intellegibile, tale obbligo derivando dai principi di carattere generale indicati, per ogni provvedimento amministrativo, dalla L. n. 241 del 1990, art. 3, e recepiti, per la materia tributaria, dalla L. n. 212 del 2000, art. 7. (Affermazione relativa ad una cartella esattoriale, emessa ai sensi del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 36 bis, nella quale l’Ufficio non si era limitato ad una mera correzione di errori materiali o di calcolo, ma aveva operato il conteggio delle somme da versare, non riconoscendo un credito di imposta”.

Pertanto, quando la cartella di pagamento costituisce il primo atto in cui si estrinseca la pretesa erariale non è sufficiente che l’Agente per la riscossione si limiti a indicare il dettaglio dell’addebito poichè è necessario che la cartella indichi i motivi della pretesa in modo congruo, sufficiente e intellegibile. Nel caso in cui l’Equitalia si limiti ad indicare la ragione dell’iscrizione a ruolo semplicemente nel “recupero del credito di imposta ex L. n. 289 del 2002, art. 62” la cartella deve essere dichiarata nulla poiché trattasi si un’affermazione “anonima” delle ragioni per le quali l’Amministrazione suppone di vantare un credito, giacché quest’ultimo può emergere sia dalla erronea contabilizzazione di crediti effettivamente spettanti sia dall’esclusione dei presupposti per il riconoscimento della spettanza.

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