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CORTE DI CASSAZIONE: NULLO L’AVVISO DI ACCERTAMENTO SENZA PROVA DELLA DELEGA.

 

Riferimenti:

– art. 42 del D.P.R. n°600/1973;

– Corte di Cassazione, ordinanza n°12960/2017;

– Corte di Cassazione, sentenza n°22803/2015.

 

La Corte di Cassazione con l’ordinanza n°12960/2017 è tornata ad affrontare il tema della sottoscrizione degli avvisi di accertamento emessi dall’Agenzia delle Entrate. Ebbene, come già argomentato in un mio precedente articolo, qualora la sottoscrizione dell’atto impositivo non è quella del capo ufficio  titolare ma del “capo team” incombe sull’Amministrazione dimostrare in giudizio, in caso di contestazione, il corretto esercizio del potere sostitutivo da parte del sottoscrittore o la presenza della delega del titolare dell’ufficio. Difatti, solo il possesso della qualifica non abilita il direttore tributario alla sottoscrizione, dovendo il potere di organizzazione essere in concreto riferibile al capo dell’Ufficio.

Cosa deve produrre in giudizio l’Agenzia delle Entrate?

Qualora l’avviso di accertamento è stato sottoscritto da un “capo team”, la Cassazione già con la pronuncia n°22803/2015 ha precisato che  la delega di firma o di funzioni di cui all’art. 42 del D.P.R. n. 600 del 1973 deve indicare il nominativo del soggetto delegato, pena la sua nullità, che determina, a sua volta, quella dell’atto impositivo, sicché non può consistere in un ordine di servizio in bianco, che si limiti ad indicare la sola qualifica del delegato senza consentire al contribuente di verificare agevolmente la ricorrenza dei poteri in capo al sottoscrittore.

Principio quest’ultimo, come dicevo, affermato dalla recentissima ordinanza n°12960/2017, che confermando la pronuncia della CTR del Lazio n°1039/2/2016, ha ritenuto illegittimo un avviso di accertamento emesso dall’Agenzia delle Entrate poiché in giudizio non era stata fornita la prova che il soggetto sottoscrittore fosse stato delegato dal Direttore Provinciale. In sostanza, occorre una delega “nominativa , perché solo in tal modo si radica il rapporto di fiducia tra delegante e delegato, a nulla vale invece un ordine di servizio  senza l’indicazione specifica del soggetto delegato.

Avv. Alessandro Sgrò

 

FIRMA DEGLI ATTI TRIBUTARI: IPOTESI DI ILLEGITTIMITA’

 

Riferimenti:

– art. 42 del D.P.R. n°600/1973;

– Commissione Tributaria Provinciale di Roma, sentenza n°6290/25/2016.

 

Si segnala un’importante sentenza favorevole al contribuente ottenuta recentemente dallo Studio Legale Tributario Sgrò, in collaborazione con l’avv. Paolo Pascazi, in materia di avviso di accertamento bancario sottoscritto da un funzionario dell’Agenzia delle Entrate in mancanza di delega da parte del Direttore Provinciale dell’Agenzia.

La questione trattata dallo Studio, traeva origine da un avviso di accertamento bancario notificato a un contribuente con cui l’Agenzia delle Entrate recuperava a titolo d’imposte dirette e indirette la complessiva somma di € 500.000,00.

Il contribuente, tramite l’avv. Alessandro Sgrò e l’avv. Paolo Pascazi, proponeva ricorso innanzi alla Commissione Tributaria Provinciale di Roma, contestando sotto diversi profili la legittimità dell’avviso di accertamento notificatogli ai fini IRPEF, IRAP e IVA per l’anno 2009.

Tra i motivi di contestazione il contribuente eccepiva l’illegittimità dell’avviso di accertamento per palese violazione dell’art. 42 del D.P.R. 600/1973 poiché l’atto risultava sottoscritto da un funzionario dell’Agenzia delle Entrate privo di delega da parte del Capo Ufficio.

Difatti, ai sensi e per gli effetti dell’art. 42 del D.P.R. n°600/1973, gli accertamenti in rettifica e d’ufficio sono portati a conoscenza dei contribuenti mediante la notificazione di avvisi sottoscritti dal capo dell’ufficio o da altro impiegato alla carriera direttiva da lui delegato.

In sostanza, dal quadro normativo suindicato, si può affermare che l’avviso di accertamento, a pena di nullità, dev’essere sottoscritto dal Direttore Provinciale responsabile della Direzione Provinciale che ha emesso l’atto. Questi, tuttavia, ha facoltà di delegare la sottoscrizione ad altro impiegato alla carriera direttiva.

Ebbene, nel corso del giudizio, nonostante l’eccezione del contribuente, l’Amministrazione Finanziaria non ha prodotto alcuna prova circa l’esistenza di una valida delega del Direttore Provinciale alla sottoscrizione dell’avviso impugnato da parte del funzionario dell’Agenzia delle Entrate, pertanto la Commissione Tributaria Provinciale di Roma con la sentenza n° 6290/25/2016 ha dichiarato la nullità dell’avviso di accertamento notificato al contribuente, con un risparmio da parte di quest’ultimo dell’importante cifra di € 500.000,00!

Sul punto, la Commissione Capitolina, dopo un attento esame della giurisprudenza di legittimità formatasi negli ultimi anni è giunta ad affermare che “Se la sottoscrizione non è quella del capo dell’ufficio titolare ma di un funzionario quale il direttore tributario, di nona qualifica funzionale, incombe sull’Amministrazione dimostrare, in caso di contestazione, il corretto esercizio del potere sostitutivo da parte del sottoscrittore o la presenza della delega del titolare dell’ufficio, poiché solo il possesso della qualifica non abilita il direttore tributario alla sottoscrizione, dovendo il potere di organizzazione essere in concreto riferibile al capo dell’Ufficio….omissis…Alla luce di quanto sopra riportato, questa Commissione non può non rilevare che, nonostante l’esplicita eccezione della parte, l’Amministrazione non ha provveduto a dimostrare l’esistenza di delega di firma”.

Avv. Alessandro Sgrò

 

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L’AVVISO IRPEF DEVE CONTENERE L’ESATTA ALIQUOTA APPLICATA

 

tribunale82

 

Riferimenti:

Sentenza della Corte di Cassazione n°7635/2014;

Art. 42 del D.P.R. n°600/1973.

Con sentenza n°7635/2014, la Corte di Cassazione ha dichiarato l’illegittimità di un avviso di accertamento con il quale l’Agenzia ha proceduto alla rettifica della dichiarazione dei redditi ai fini IRPEF, poichè  nell’atto l’Amministrazione Finanziaria  non aveva riportato con esattezza l’aliquota applicabile al caso concreto ma, in via del tutto generale, le aliquote minime e massime.

Gli Ermellini, infatti, con la sentenza in commento, sostengono che  “in tema di accertamento delle imposte sui redditi, l’avviso di accertamento che non riporti l’aliquota applicata, ma solo l’indicazione delle aliquote minima e massima, viola il principio di precisione e chiarezza delle indicazioni che è alla base del precetto di cui al D.P.R. 29 settembre 1973 n. 600, art.42, il quale richiede che sia evidenziata l’aliquota applicata su ciascun importo imponibile, al fine di porre il contribuente in grado di comprendere le modalità di applicazione dell’imposta e la ragione del suo debito, senza dover ricorrere all’ausilio di un esperto”.

Orbene, a volte capita di sottovalutare la portata, sotto il profilo dei requisiti di precisione e dettaglio, del disposto di cui all’art. 42 del D.P.R. n°600/1973, e di conseguenza non eccepire in sede giudiziaria eventuali mancanze in tal senso dell’Agenzia delle Entrate che potrebbero invece condurre a una declaratoria di illegittimità degli atti posti in essere da quest’ultima.

In particolare, la precisione e la chiarezza sono elementi che non possono mai mancare negli atti posti in essere dall’Amministrazione Finanziaria e che tendono a incidere nella sfera giuridica del destinatario, ciò perché il contribuente deve immediatamente e agevolmente comprendere l’operato dell’Ufficio, verificando anche con una semplice operazione contabile l’esattezza del calcolo delle imposte dovute, senza ricorrere a complesse cognizioni tecniche o, finanche, a esperti in materia. In sostanza, l’obbligo di motivazione dell’atto è assolto tutte le volte in cui il contribuente astrattamente sia messo in grado dall’Ufficio di cogliere le ragioni dell’accertamento e l’esattezza dei calcoli posti alla base dell’atto notificatogli.

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