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NOTIFICA DELLA CARTELLA ESATTORIALE AL PORTIERE

 

 

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Riferimenti:

art. 139 c.p.c.;

art. 26 del D.P.R. n. 602 del 1973;

Corte di Cassazione, sentenza n°17915/2008;

Corte di Cassazione, ordinanza n°16949/2014.

 

L’art. 139 c.p.c. disciplina l’ipotesi in cui il destinatario di un atto non viene trovato nel luogo ove deve eseguirsi la notifica. Precisamente detta norma prescrive che “Se il destinatario non viene trovato in uno di tali luoghi, l’ufficiale giudiziario consegna copia dell’atto a una persona di famiglia o addetta alla casa, all’ufficio o all’azienda, purché non minore di quattordici anni o non palesemente incapace. In mancanza delle persone indicate nel comma precedente, la copia è consegnata al portiere dello stabile dove è l’abitazione, l’ufficio o l’azienda e, quando anche il portiere manca, a un vicino di casa che accetti di riceverla. Il portiere o il vicino deve sottoscrivere una ricevuta e l’ufficiale giudiziario dà notizia al destinatario dell’avvenuta notificazione dell’atto, a mezzo di lettera raccomandata”

Ci si chiede, a questo punto, se in virtù della normativa in esame, possa considerarsi valida la consegna di un atto tributario al portiere senza l’invio della lettera raccomandata che informa il destinatario dell’avvenuta consegna dell’atto a mani del portiere.

Secondo un primo orientamento, del tutto condivisibile, la Corte di Cassazione con sentenza n° 17915/2008 ha affermato cheLa notificazione avvenuta a mani del portiere dello stabile ai sensi dell’art. 139 cod. proc. civ., comma 3 è altresì nulla quando sia mancato l’avviso al destinatario dell’avvenuta notificazione a mezzo di lettera raccomandata (Cass. 24.7.92 n. 8920; Cass. 7.6.78 n. 2847)”. Precisando ulteriormente che “nella notificazione effettuata non a mani proprie del destinatario ex art. 139 cod. proc. civ. si deve distinguere, al fine di stabilire l’essenzialità dell’avviso d’avvenuta notifica al destinatario a mezzo di lettera raccomandata, l’ipotesi di cui al comma 2, per la quale tale formalità non è necessaria, da quella di cui al comma 3, per la quale è, invece, necessaria in quanto espressamente prescritta dal successivo quarto comma, in ragione del minore affidamento prestato dal legislatore alla consegna dell’atto notificando a mani del portiere o del vicino di casa in luoghi diversi dall’ambiente proprio della sfera di stretto dominio del destinatario, tanto da indurlo a disporre, oltre alla sottoscrizione dell’originale da parte dei consegnatari, anche la spedizione, appunto, della raccomandata al destinatario”.

Di diverso avviso però sembra essere il più recente orientamento della Corte di Cassazione che con l’ordinanza n°16949/2014, ha ritenuto che “in tema di notifica a mezzo posta della cartella esattoriale emessa per la riscossione di imposte o sanzioni amministrative, trova applicazione il D.P.R. n. 602 del 1973, art. 26 per il quale la notificazione può essere eseguita anche mediante invio, da parte dell’esattore, di lettera raccomandata con avviso di ricevimento, nel qual caso si ha per avvenuta alla data indicata nell’avviso di ricevimento sottoscritto dal ricevente o dal consegnatario, senza necessità di redigere un’apposita relata di notifica, come risulta confermato per implicito dal citato art. 26, penultimo comma secondo il quale l’esattore è obbligato a conservare per cinque anni la matrice o la copia della cartella con la relazione dell’avvenuta notificazione o l’avviso di ricevimento, in ragione della forma di notificazione prescelta, al fine di esibirla su richiesta del contribuente o dell’Amministrazione (Cfr. anche Cass. Sentenze n. 14327 del 19/06/2009, n. 14105 del 2000). Del resto poi con riferimento alla notificazione della cartella mediante consegna al portiere, l’invio della lettera raccomandata di cui al comma quarto dell’art. 139 c.p.c., non attiene alla perfezione dell’operazione di notificazione, sicché la sua omissione si risolve in una mera irregolarità di carattere estrinseco non integrante alcuna delle ipotesi di nullità previste dall’articolo 160 cod. proc. civ. (V. pure Cass. Sentenze n. 15315 del 05/07/2006, n. 16164 del 2003)”

Ebbene, inutile dire, che a mio sommesso avviso, l’omessa spedizione della raccomandata di cui al quarto comma dell’art. 139 c.p.c. non costituisce una mera irregolarità, come invece ritengono i giudici di legittimità, ma un vero e proprio vizio procedurale che sarebbe più corretto sanzionare con la nullità della notificazione dell’atto.

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NOTIFICA DEGLI ATTI TRIBUTARI ALLE SOCIETA’

 

 

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Riferimenti:

– art. 145 c.p.c.;

– Corte di Cassazione, sentenza n°1307/2015.

L’art. 145 c.p.c. dispone che “la notificazione alle persone giuridiche si esegue nella loro sede, mediante consegna di copia dell’atto al rappresentante o alla persona incaricata di ricevere le notificazioni o, in mancanza, ad altra persona addetta alla sede stessa ovvero al portiere dello stabile in cui è la sede”.

La norma non lascia dubbi interpretativi: per ritenersi valida la notifica di un atto deve eseguirsi preliminarmente al legale rappresentante della società o persona addetta alla ricezione degli atti. Solo qualora venga accertata la loro assenza si potrà procedere alla consegna dell’atto da notificare al portiere dello stabile. Ciò deve comunque risultare dalla relazione di notificazione.

Sul punto la sentenza n° 1307/2015 della Corte di Cassazione è chiara: “nella logica della norma la consegna al portiere (così come la consegna “ad altra persona addetta alla sede”) non costituisce una indifferente alternativa, come sembra credere la parte ricorrente, circa l’identificazione del soggetto cui l’atto può essere consegnato, perchè richiede che da parte dell’ufficiale notificante sia accertata, come presupposto legittimante, la “mancanza” del “rappresentante della società” o della “persona incaricata di ricevere le notificazioni”.

Inoltre, l’eventuale consegna dell’atto a persona diversa del legale rappresentante, purché documentata, chiede all’agente notificatore un ulteriore e necessario documento e cioè l’invio di una raccomandata che informi il legale rappresentante della persona giuridica che l’atto è stato consegnato a persona diversa. Difatti, la summenzionata sentenza precisa che “Occorre anche la prova che l’atto, non consegnato direttamente al destinatario effettivo, sia comunque pervenuto, e quando, nella “sfera di conoscenza” di questo ultimo, in particolare mediante la produzione della ricevuta della raccomandata, e in ogni caso del relativo avviso di ritorno, con la quale sia stata data al destinatario effettivo notizia della consegna dell’atto ad uno dei soggetti normativamente legittimati a riceverlo”.

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LA NOTIFICA ALLA COINQUILINA NON E’ VALIDA

 

Con l’ordinanza n°2705/2014, la Corte di Cassazione, sulla scia di un orientamento ormai consolidato,  ha ribadito che la consegna di  un avviso di accertamento a persona che, pur coabitando con il destinatario, non sia a lui legata da un rapporto di parentela o non sia addetta alla casa non è assistita dalla presunzione di consegna e, dunque, non realizza la fattispecie notificatoria, con la conseguente nullità della notifica (su tutte Cass. n. 13625 del 2004).

Nel caso sottoposto all’attenzione della Suprema Corte risultava che la notifica dell’atto precedente alla cartella di pagamento era stata effettuata dall’Agenzia delle Entrate a “persona che vive in casa” senza, tuttavia, avvisare l’effettivo destinatario con lettera raccomandata di detta avvenuta consegna a mani della coinquilina, come prescritto dall’art. 139 c.p.c.. A nulla è valso sostenere da parte dell’Agenzia che la coinquilina, a cui era stato consegnato l’atto prodromico, dev’essere considerata a tutti gli effetti di legge quale “persona addetta alla casa”.

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