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CIRCOLARE 11/E DELL’AGENZIA DELLE ENTRATE

Si allega la circolare n°11/E del 21 maggio 2014 emessa dall’Agenzia delle Entrate in materia di oneri deducibili e detraibili, tra i quali le spese sanitarie, gli interessi passivi, le spese per gli interventi di recupero del patrimonio abitativo e per la riqualificazione energetica degli edifici, il bonus mobili, le altre detrazioni, nonché su altri quesiti riguardanti il rapporto tra IMU IRPEF, i redditi di lavoro dipendente e fondiari.

 

CIRCOLARE 11/E

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ATTI FIRMATI DAI C.D. FALSI DIRIGENTI

 

Riferimenti:

Corte Costituzionale, sentenza n°37/2015.

Ben nota a tutti è la sentenza n°37/2015 con cui la Consulta ha dichiarato l’illegittimità costituzionale della norma che ha consentito all’Agenzia delle Entrate di nominare figure dirigenziali senza un regolare concorso pubblico.

Tralasciando, per ora, la vicenda processuale che è culminata con la declaratoria d’illegittimità costituzionale di cui sopra, ciò che appare interessante esaminare sono le conseguenze che detta pronuncia può avere nei confronti dei contribuenti che si sono visti notificare, per lungo tempo, atti sottoscritti da soggetti che hanno ricoperto una posizione dirigenziale con procedura ab origine viziata.

La voce che maggiormente si è diffusa all’indomani della sentenza della Corte Costituzionale è di ritenere tutti gli atti firmati dai c.d. falsi dirigenti come giuridicamente inesistenti, con la conseguente possibilità di impugnare detti atti (ed eventuali iscrizioni a ruolo) anche se spirati i termini per proporre ricorso innanzi alle autorità giudiziarie. Difatti, tecnicamente, colui che vuol far valere in giudizio l’inesistenza di un atto impositivo non è vincolato da termini e il giudice può rilevare detto vizio anche d’ufficio in ogni stato e grado del giudizio.

Sulla scorta di tal entusiastica e, me lo permettete, ottimistica prospettiva, alcuni contribuenti hanno preso contatto con lo studio per valutare l’opportunità di ricorrere avverso avvisi di accertamento o cartelle di pagamento mai oggetto di opposizione essendo abbondantemente trascorsi i termini per proporre ricorso.

A parere di chi scrive, il diffuso ottimismo non appare condivisibile, almeno nei termini dell’inesistenza giuridica degli atti emessi dall’Agenzia delle Entrate.

Difatti, l’atto tributario è inesistente solo quando non è conforme al modello legale e quando tale difformità è talmente rilevante da impedire che all’atto possa riconoscersi natura provvedimentale. Nel caso, invece, di atti sottoscritti da chi non aveva il relativo potere sarebbe più corretto ragionare in termini di nullità. Occorre non dimenticare che la categoria della nullità in re tributaria è ben diversa da quella disciplinata dal diritto amministrativo e che il diritto tributario è un sottosistema del diritto amministrativo, pertanto le disposizioni delle leggi fiscali (che disciplinano la medesima materia), avendo natura speciale, prevalgono sulle norme di carattere generale della L. n°241 del 1990.

In termini concreti, per far valere la nullità di un atto impositivo emesso dall’Agenzia delle Entrate o dall’Agente della riscossione, il contribuente deve proporre ricorso entro il termine previsto dalla legge e non in qualunque momento, come potrebbe accadere nel caso in cui si eccepisse l’inesistenza dell’atto opposto. Pertanto, l’eccezione circa la nomina del dirigente che ha sottoscritto l’atto notificato può essere fatta valere solo per i provvedimenti impositivi i cui termini per la proposizione del ricorso non siano ancora spirati.

Chiaro, che in quest’ultimo caso, l’eccezione del contribuente è totalmente “al buio” poiché quest’ultimo difficilmente è in grado a priori di sapere se chi ha sottoscritto l’atto era effettivamente un dirigente nominato senza un regolare concorso. Ad ogni buon conto, innanzi a un’eccezione del genere è sempre onere del Fisco provare in giudizio i requisiti di validità della nomina del dirigente. Se ciò avvenisse, è bene precisare che il contribuente potrebbe essere condannato al pagamento delle spese del giudizio; inoltre la controparte potrebbe chiedere al Giudice, finanche, la liquidazione dei danni per lite temeraria ex art. 96 c.p.c.. A tal proposito, si precisa che il carattere temerario della lite – che costituisce presupposto necessario per la condanna al risarcimento dei danni – va ravvisato nella consapevolezza della infondatezza della domanda e delle tesi sostenute, ovvero nel difetto della normale diligenza per l’acquisizione di tale consapevolezza.

E’, dunque, consigliabile, formulare nel ricorso ulteriori e plausibili eccezioni riferite all’atto da impugnare e non unicamente la questione decisa dalla Corte Costituzionale.

Si tenga conto, poi, che l’Amministrazione Fiscale, anche nelle more del giudizio e purché ancora nei termini, potrà sempre emanare un nuovo provvedimento sottoscritto regolarmente dal dirigente nominato con concorso o, comunque, dal capo ufficio ai sensi dell’art. 42 del D.P.R. n°600/1973 (si parla in questi casi della c.d. autotutela sostitutiva).

Stante quanto sopra, non è certamente mia intenzione scoraggiare i contribuenti nell’intraprendere delle azioni legali nei confronti dell’Agenzia delle Entrate, ma solo di fornire, almeno spero, una più equilibrata valutazione dell’intera vicenda; fermo restando che sul tema è comunque davvero complesso trarre delle univoche conclusioni.

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ACCERTAMENTO NULLO SE MANCA UN CONTRADDITTORIO CON IL CONTRIBUENTE

 

Riferimenti:

– art. 12 dello Statuto dei diritti del contribuente ( L. n. 212 del 2000);

– Comm. Tributaria Provinciale- Reggio Emilia, sentenza n°115/2/2016;

– art. 97 Cost.

Un aspetto deve essere chiaro: un avviso di accertamento fiscale, di regola, deve essere preceduto da una fase istruttoria in cui l’Amministrazione Finanziaria assicura al cittadino la possibilità di esporre e far valere le proprie ragioni e di conoscere le opposte argomentazioni.

Il contraddittorio preventivo costituisce espressione del principio di cooperazione tra contribuente e Fisco, cui s’ispirano le norme dello Statuto del contribuente, volte a indirizzare il comportamento di entrambi i soggetti del rapporto di imposta verso la corretta applicazione delle disposizioni fiscali.

Interessante, in materia è la recentissima sentenza n.°115/2/2016 emessa dalla Commiss. Trib. Prov., Reggio Emilia, che ha ritenuto illegittimo un avviso di accertamento emesso nei confronti di un contribuente senza aver garantito a quest’ultimo l’effettiva partecipazione all’accertamento tributario.

Secondo i giudici emiliani ogni contribuente ha necessità di essere informato e di conoscere gli atti che lo riguardano e di difendersi di fronte agli addebiti che gli vengono mossi, sia che la verifica venga effettuata presso la sede del soggetto che, e a maggior ragione, quando avvenga “a tavolino” date le minori possibilità di precedente confronto con gli accertatoli.

Il contraddittorio ha una duplice valenza attua il diritto di difesa da un lato e il principio di imparzialità dall’altro grazie ad una corretta valutazione di tutti gli elementi che possono essere opposti nell’ambito di una completa istruttoria.

La possibilità di poter contestare e discutere il contenuto dell’atto di accertamento prima della sua emanazione è un interesse che si configura nei confronti di ogni contribuente qualunque sia la metodologia di verifica adottata, il luogo in cui questa avviene e il fatto che il tributo in oggetto sia o meno armonizzato.

Diversamente ragionando, infatti, avremmo una disparità di trattamento in analoghe fattispecie con palese violazione del dettato costituzionale.

 

 

LE SANZIONI NON SEMPRE SONO DOVUTE!

 

 

Riferimenti:

Art. 5 del D.Lgs. n°472/1997;

Commissione Tributaria Provinciale di Campobasso, sent. n°179/1/2013;

Commissione Tributaria Regionale del Lazio, sent. n°258/29/2012.

 

In un periodo di forte contrazione economica, come quello che stiamo vivendo, succede che le piccole e medie imprese non riescano con tempestività a versare al fisco le somme a quest’ultimo dovute. Ciò, ovviamente, non impedisce all’Amministrazione Finanziaria di procedere in via esecutiva per il recupero di delle somme inevase.

Se quanto sopra è vero è altrettanto certo quello che da sempre lo scrivente studio sostiene anche in sede giudiziaria, e precisamente che qualora  l’omesso pagamento del tributo è stato provocato da ripetuti ritardati pagamenti delle somme dovute al contribuente da soggetti pubblici e/o privati, quest’ultimo non può rispondere anche delle sanzioni amministrative irrogate per l’omesso o ritardato pagamento poiché esulerebbe l’elemento soggettivo della colpa ai sensi dell’art. 5 del D.Lgs 472/1997.

Difatti, la norma in esame stabilisce che “Nelle violazioni punite con sanzioni amministrative ciascuno risponde della propria azione od omissione, cosciente e volontaria, sia essa dolosa o colposa”. In sostanza, detta norma  richiede non solo che il soggetto abbia agito con coscienza e volontà ma anche che egli sia colpevole, ovvero che gli si possa rimproverare un comportamento quantomeno negligente.

E’ palese che l’assenza di colpa, ovvero di avere fatto uso dell’ordinaria diligenza per rimuovere l’ostacolo frapposto all’esatto adempimento delle obbligazioni,  dev’essere rigorosamente provata in giudizio al fine di evitare il versamento delle somme richieste a titolo di sanzione amministrativa.

Sul punto, appare interessante una recentissima pronuncia della Commissione Tributaria Provinciale di Campobasso (sentenza n°179/1/2013) che a seguito di ricorso proposto dal contribuente ha dichiarato la parziale nullità di una cartella di pagamento con riferimento alle sole sanzioni amministrative.

 Nel caso sottoposto all’attenzione della Commissione Tributaria molisana, il contribuente aveva dimostrato in giudizio che il Comune di Campobasso, per il quale svolgeva prevalentemente in appalto la sua attività, aveva effettuato con ritardo notevolissimo (anche di otto mesi) i pagamenti dovuti al ricorrente per centinaia di migliaia di Euro, tanto da costringere la società allo sconto delle fatture presso le banche con notevoli perdite economiche. Ha, altresì, provato documentalmente che anche per la restante attività svolta in regime di subappalto per imprese private doveva ancora percepire importi rilevanti.

La Commissione giudicante, valutata la copiosa documentazione depositata dal ricorrente, constatava che quest’ultimo “ in più occasioni ebbe a sollecitare i pagamenti che le erano dovuti, si premurò di scontare le fatture in banca con evidenti notevoli perdite economiche, dovette richiedere un mutuo alla banca, dovette contrarre debiti verso i fornitori ed i propri dipendenti per somme ingenti e richiedere dilazioni di pagamento alla stessa A.F. per le annualità precedenti. E’ di tutta evidenza, a questo punto che la ricorrente ha ampiamente fornito la prova di avere usato tutta la ordinaria diligenza possibile per rimuovere l’ostacolo frapposto all’esatto adempimento della obbligazione tributaria, anche mediante reperimento di altre fonti finanziarie, sì che deve necessariamente escludersi che nel suo comportamento sia ravvisabile la colpa. Deve pertanto essere annullata la opposta cartella limitatamente alle sanzioni ed agli interessi”.

Sul punto, si segnala anche la sentenza n°258/29/2012 della Commissione Tributaria Regionale del Lazio, che precisa “quando l’inosservanza della norma è necessariamente ed inevitabilmente cagionata da una forza esterna al soggetto obbligato, non sussiste il presupposto per la nascita dell’obbligazione delle soprattasse; ed è stato inoltre, sostenuto che, poiché anche la materia Fiscale si fonda su principi di correttezza ed equità, non può mai trovare giustificazione logica prima che giuridica, la punizione indiscriminata dell’incolpevole contribuente che versi, e lo provi, in stato di coatta incapacità economica”.

Avv. Alessandro Sgrò

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LA COMUNICAZIONE D’IRREGOLARITA’

La comunicazione d’irregolarità

(art. 36 bis D.P.R. n° 600/1973 e art. 54 D.P.R. n° 633/1972)

 

Le dichiarazioni presentate dai contribuenti sono di regola sottoposte a un primo controllo automatico da parte dell’Agenzia delle Entrate volto a verificare la correttezza formale e la tempestività dei versamenti. Cosa accade e come ci dobbiamo comportare se a seguito di detto controllo riceviamo una comunicazione di irregolarità o addirittura una cartella di pagamento? Scopriamolo insieme in questa breve disamina della materia.

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RIMBORSO IRAP

 

In alcuni articoli, che è possibile consultare sul nostro SITO, abbiamo dato conto sul recente orientamento dei giudici di merito e di legittimità in materia di IRAP per i professionisti. Con il presente contributo, invece, ci soffermeremo brevemente sull’istanza di rimborso che è possibile presentare, presso i competenti Uffici dell’Amministrazione Finanziaria, qualora si ritenesse di aver diritto alla restituzione delle somme  ingiustamente versate.

L’istanza di rimborso dev’essere inoltrata presso la competente Agenzia delle Entrate entro 48 mesi dal versamento effettuato. Sul dies a quo la Corte di Cassazione ha precisato che il termine decorre dalla data di versamento del saldo (in caso di eccedenza di versamenti in acconto rispetto a quanto dovuto a saldo), oppure dalla data di versamento dell’acconto (Cass. sent. n°21528/2009).

L’istanza può essere presentata a mano o mediante lettera raccomandata a.r. e deve contenere oltre ai dati del contribuente le motivazioni per le quali si chiede il rimborso versato.

L’agenzia avrà tempo 90 giorni decorrenti dalla ricezione dell’istanza per rispondere, altrimenti, in mancanza di risposta l’istanza dovrà considerarsi rigettata. A questo punto il contribuente, qualora ritenesse comunque valide le proprie ragioni, potrà ricorrere in Commissione Tributaria previo esperimento, a pena di improcedibilità, della procedura di reclamo/mediazione se il presunto credito vantato risulti inferiore a € 20.000,00.

Si rammenta che in sede contenziosa il contribuente potrà chiedere, in virtù del principio di concentrazione della tutela, non solo il rimborso delle somme indebitamente versate ma anche gli accessori come gli interessi e il maggior danno da svalutazione monetaria purché ne fornisca la prova ex art. 1224 c.c. (Cass. – Ordinanza n°28332 del 18/12/2013).

La prova consiste nel dimostrare che un pagamento tempestivo da parte dell’Amministrazione Finanziaria gli avrebbe consentito, mediante un saggio impiego della somma, di evitare o limitare gli effetti dell’inflazione.

Per la gestione di una pratica di rimborso invia una mail a: info@studiolegalesgro.net.

o contatta lo studio al numero: 06.68891896.

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IRAP PER PROFESSIONISTI

Commissione Tributaria di Frosinone sentenza n°50/3/2014 

Con la sentenza in commento, si pone la questione della legittimità del versamento IRAP da parte del professionista che esercita la propria attività con esclusivo apporto di lavoro proprio.

Il caso, tratto dalla recentissima pronuncia della Commissione Tributaria di Frosinone, trae origine da un ricorso proposto da un medico di base contro l’Agenzia delle Entrate avverso il silenzio diniego formatosi sull’istanza di rimborso presentata dal professionista per l’imposta IRAP, pagata negli anni 2006/2009. Il ricorrente precisava, in sede giudiziaria, che alla luce delle disposizioni normative non sussistevano, nel caso di specie, i presupposti per l’applicazione dell’IRAP poiché esercitava la propria attività in forma non organizzata in quanto non utilizzava personale medico dipendente e/o collaboratore coordinato e utilizzava i beni strumentali minimi richiesti dalla convenzione con il S.S.N..

Orbene la Commissione Tributaria di Frosinone, con la sentenza n°50/3/2014, ha accolto le doglianze del professionista, riconoscendo il diritto al rimborso dell’imposta, ingiustamente versata, precisando che l’IRAP deve essere applicata “nei casi in cui il lavoro autonomo professionale, quale esso sia, si avvalga di una significativa o non trascurabile organizzazione di mezzi od uomini in grado di ampliare i risultati profittevoli atteggiandosi come contesto potenzialmente autonomo rispetto all’apporto personale rivolto ad un ruolo di indirizzo, coordinamento e controllo. L’imposizione IRAP è legittimata solo al cospetto di una struttura organizzativa esterna del lavoro autonomo e cioè quel complesso di fattori dei quali il professionista si avvale e che per numero ed importanza sono suscettibili di creare valore aggiunto rispetto alla mera attività intellettuale supportata dagli strumenti indispensabili. La ricchezza prodotta dall’impiego coordinato delle proprie facoltà mentali, attitudini e spirito di iniziativa costituisce profitto esclusivamente derivante dalla capacità del professionista che come tale non può essere assoggettata ad IRAP mentre è, invece, il surplus di attività agevolata dalla struttura organizzativa, che coadiuva ed integra il professionista nelle incombenze ordinarie, ad essere interessata all’imposizione che colpisce l’incremento potenziale, o quid pluris, realizzabile rispetto alla produttività auto organizzata del solo lavoro personale”.

Inoltre, aggiunge la Commissione giudicante, “Il fatto che il medico di base, ma qualunque libero professionista, utilizzi un segretario di studio non accresce la capacità produttiva del professionista. Vi sono, del resto, precedenti specifici secondo cui la presenza dì un solo dipendente part-time addetto alla porta ed alla pulizia dello studio non costituisce di per sé un elemento tale da concretizzare il presupposto di autonoma organizzazione come previsto dalla normativa I.R.A.P.” (ordinanza n. 18472 del 4 luglio 2008); cui si può affiancare, tra l’altro, l’ordinanza n, 14304 del 8 agosto 2012 secondo cui “deve essere confermata la sentenza di merito che ha escluso la applicabilità dell’IRAP ad un ragioniere che usufruisca di un dipendente part-time per poche ore (10) alla settimana” (adde da ultimo l’ordinanza n. 14304 del 8 agosto 2012 ed in tal senso Corte di Cassazione Sent. 25 settembre 2013, n. 22020).

Dunque, dalla condivisibile pronuncia della CTP di Frosinone, richiamandoci al consolidato orientamento della Corte di Cassazione in materia, possiamo certamente affermare che l’IRAP coinvolge una capacità produttiva che può non derivare da una struttura autosufficiente ma deve essere sempre impersonale e aggiuntiva rispetto a quella propria del professionista (determinata dalla sua cultura e preparazione professionale) e colpisce un reddito che contenga una parte aggiuntiva di profitto, derivante da una struttura organizzativa “esterna”, cioè da “un complesso di fattori che, per numero, importanza e valore economico, siano suscettibili di creare un valore aggiunto rispetto alla mera attività intellettuale supportata dagli strumenti indispensabili e di corredo al know-how del professionista.

In sostanza “ non occorre che sussista una struttura di importanza prevalente rispetto al lavoro del titolare o addirittura tale da generare profitti anche senza lo stesso, ma è sufficiente che si realizzi un insieme di fattori che sia tale da porre il professionista in una condizione più favorevole rispetto a quella che si sarebbe attuata in mancanza” (Corte di Cassazione Sentenza n°22020/2013).

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OBBLIGO DI COMUNICAZIONE EX ART. 36 BIS D.P.R. 600/1973

Comm. Trib. Provinciale di Roma – sentenza n° 247/32/2013

L’iscrizione a ruolo delle imposte dichiarate dal contribuente ma non versate è automatica e diretta e non richiede una previa comunicazione al contribuente. Difatti, l’art. 36 bis del D.P.R. 600/1973 stabilisce che la comunicazione deve pervenire al contribuente, a séguito dei controlli automatizzati, quando “emerge un risultato diverso rispetto a quello indicato nella dichiarazione ovvero emerge un’imposta o una maggiore imposta”. I casi indicati si riferiscono all’espletamento da parte dell’Ufficio di una attività di accertamento sia pure peculiare, mediante il controllo della dichiarazione con utilizzo di procedure informatiche. Invece, nel caso di cui al 2 comma lett. f) dell’art. 36 bis, in cui é previsto un mero controllo della tempestività e rispondenza con la dichiarazione dei versamenti effettuati delle imposte, é configurabile solo una funzione esattiva per la quale non appare esigibile alcuna comunicazione precedente l’automatica iscrizione a ruolo delle somme dichiarate ma non versate.

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UTILI PRO QUOTA AI SOCI

Comm. Trib Regionale di Roma – sentenza n°309/29/2013

 

Nel caso di società a ristretta base societaria, in sede di accertamento di utili non contabilizzati, relativamente alle imposte sui redditi, si ritiene applicabile la presunzione di attribuzione pro quota ai soci, salva la prova contraria, come da prassi consolidata, sulla quale concorda anche la Suprema Corte di Cassazione. Tutto ciò corrisponde ad uno schema logico-giuridico, corrispondente all’art.38 comma 3 del D.P.R. n. 600 del 1973, che fa presumere ragionevolmente che, ove non venga dimostrato che gli utili sono rimasti nel patrimonio della società , essi siano affluiti nella disponibilità dei singoli soci.

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ACCERTAMENTI ALBERGHI E RISTORANTI

Negli ultimi anni si è assistito a un notevole incremento di accertamenti posti in essere dall’Agenzia delle Entrate, volti a ricostruire i ricavi delle attività alberghiere e di ristorazione in base al consumo di acqua minerale, all’utilizzo di tovaglioli o di lenzuola da parte dei clienti. Detto tipo di accertamento tecnicamente viene definito analitico-induttivo e sostanzialmente consiste nel contestare al contribuente dei maggiori ricavi rispetto a quelli dichiarati, non solo sulla base di prove dirette (fatture e altri documenti), ma anche, e spesso, sulla base di presunzioni qualificate, ovvero gravi, precise e concordanti.

Orbene, il fondamento normativo da cui trae origine detta attività di accertamento è da individuarsi nell’art. 39, comma 1, lett. d) del D.P.R. 600/1973, che dispone: “l’esistenza di attività non dichiarate o l’inesistenza di passività dichiarate è desumibile anche sulla base di presunzioni semplici, purché queste siano gravi, precise e concordanti”.

Dunque, se l’attività presuntiva dell’Amministrazione Finanziaria è normativamente prevista dobbiamo tuttavia sincerarci, mediante una breve analisi della giurisprudenza di merito e di legittimità, entro quali limiti è ammesso l’utilizzo, nei casi sopra individuati, dell’accertamento analitico-induttivo.

In materia di ristorazione spesso si prende a riferimento il numero dei tovaglioli lavati ricavando da questi il numero dei pasti realmente consumati dai clienti. Pertanto, se da una verifica risultasse che il numero dei tovaglioli fosse notevolmente maggiore dei pasti consumati dagli avventori, l’Agenzia potrebbe procedere alla contestazione dei presunti maggiori ricavi e recta via alla rideterminazione del reddito d’impresa

E’ bene precisare che detta ricostruzione induttiva dei ricavi deve tenere conto anche di ulteriori utilizzi, come ad esempio i tovaglioli impiegati in cucina, quelli utilizzati dai camerieri e quelli riservati in genere all’autoconsumo. Difatti, una recente pronuncia della Commissione Tributaria Regionale della Lombardia, sentenza n°58/5/2013, ha ritenuto illegittima l’attività accertatrice dell’Ufficio sull’assunto che quest’ultimo“ha considerato 21.200 tovaglioli per i coperti con un abbattimento del 25%. senza considerare il notevole uso dei tovaglioli in cucina come strofinacci e in sala per portare il vino, per coprire i cestini del pane, per i tavoli a buffet, per i tavoli per gli aperitivi, per i tavoli del coffee break, ecc. e per i pasti somministrati ai dipendenti e collaboratori e per l’autoconsumo” e inoltre “non ha considerato la capienza dei locali, i giorni di apertura e i turni di servizio”.

Cosa dire invece dell’accertamento basato sul numero di bottiglie d’acqua consumate dai clienti?

In questo caso la Corte di Cassazione con sentenza n°17408/2010, ha dichiarato la legittimità dell’operato dell’Ufficio poichè la quantità di acqua minerale consumata nell’attività di ristorazione era notevolmente eccedente da quella che può essere consumata dai singoli avventori secondo il numero dei pasti dichiarati dal titolare del ristorante. Ciò nonostante, la Corte ha voluto comunque precisare che “la flessibilità degli strumenti presuntivi trova origine e fondamento proprio nell’art. 53 Cost., non potendosi ammettere che il reddito venga determinato in maniera automatica, a prescindere da quella che è la capacità contributiva del soggetto sottoposto a verifica. Ogni sforzo, quindi, va compiuto per individuare la reale capacità contributiva del soggetto, pur tenendo presente l’importantissimo ausilio che può derivare dagli strumenti presuntivi, che non possono però avere effetti automatici, che sarebbero contrastanti con il dettato costituzionale, ma che richiedono un confronto con la situazione concreta (confronto che può essere anche vincente per gli strumenti presuntivi allorchè i dati forniti dal contribuente risultino inattendibili).”

Diversa e più complessa è la questione dell’accertamento c.d. lenzuolometrico, cioè basato sul numero di lenzuola lavate dalla struttura ricettiva.

Con la sentenza n°12/12/2013, la Commissione Tributaria Regionale della Liguria, ha dichiarato l’illegittimità dell’accertamento basato sul numero di lavaggi delle lenzuola poiché “l’accertamento doveva tener in maggior conto quanto rilevabile dalle fatture attive e dalle ricevute fiscali, dalle quali risultava l’utilizzo di camere matrimoniali anche da parte di persone singole, che i bambini al seguito dei genitori non pagavano la tariffa piena e che nel periodo invernale le tariffe applicate erano più basse, rispetto alle tariffe minime indicate nello studio di settore. Tali elementi hanno determinato una riduzione dei ricavi” inoltre, prosegue la Commissione “sulla bassa redditività dell’esercizio ha inciso anche l’elevato importo del canone di locazione che ammontava a Euro. *** più aggiornamento annuale ISTAT, come rilevabile dal contratto di locazione in atti ed inoltre sono state sostenute spese di ristrutturazione dell’albergo per Euro. ***;

Concludendo, le presunzioni reperite nel corso di attività ispettive per avere una certa attendibilità devono essere adeguate alla natura del soggetto interessato, alla specifica attività svolta e alle sue dimensioni. Va comunque precisato che l’attività di accertamento degli uffici finanziari deve svolgersi nel rispetto delle cautele previste anche dallo Statuto del Contribuente per evitare arbitrii e la violazione dei fondamentali diritti del contribuente.

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