E’ bene ricordarlo: prima di aderire alla c.d. rottamazione ter occorre prendere delle importanti cautele per non rischiare di pagare molto di più del dovuto. Sul punto vi rimando all’articolo che ho pubblicato recentemente (rottamare conviene?).
Ebbene, se proprio non si può fare a meno di accedere alla rottamazione, allora è bene sapere che con la presentazione dell’istanza di adesione si sospendono anche le procedure di pignoramento presso terzi.
Secondo quanto disposto dall’articolo 3, comma 10, lett. d) ed e), D.L. 119/2018, infatti, a seguito della presentazione della dichiarazione di adesione alla “rottamazione-ter”, non possono essere avviate nuove procedure esecutive né possono essere proseguite le procedure esecutive precedentemente avviate, salvo che non si sia tenuto il primo incanto con esito positivo.
Pertanto, per effetto della presentazione della dichiarazione di adesione, anche le procedure di pignoramento presso terzi non possono proseguire e si estinguono a seguito del pagamento della prima (o unica rata) in scadenza al 31.7.2019.
Ovviamente, nel caso in cui non venga versata la prima rata di luglio, l’agente della riscossione non procede a nuova notifica dell’atto di pignoramento, limitandosi a comunicare al terzo la ripresa delle azioni esecutive inizialmente intraprese.
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