PIGNORAMENTO DELLO STIPENDIO DA PARTE DI EQUITALIA

 

Strumento ormai frequentemente utilizzato dall’Agente della riscossione è il c.d. pignoramento presso terzi. In particolare in quest’ultimo periodo, lo studio ha avuto modo di affrontare alcuni casi relativi al pignoramento degli stipendi da parte di Equitalia. Al fine di fare, per quanto possibile, chiarezza sul punto, poiché molti erroneamente sostengono l’impignorabilità degli stipendi in virtù delle disposizioni speciali recate nel D.P.R. 602/1973, verrà tracciato nel presente contributo un quadro sintetico della disciplina.

 

E’ bene, preliminarmente, precisare che l’Agente della Riscossione ha il potere di pignorare gli stipendi nei limiti indicati dall’art. 72 ter del D.P.R. 602/1973.

Precisamente, detta norma, prevede dei limiti all’espropriazione esattoriale, variabile in funzione dell’ammontare dello stipendio dovuto dal datore di lavoro al lavoratore. Pertanto, per importi non superiori a e 2.500,00 l’Equitalia potrà pignorare solo un decimo dello stipendio. Per importi compresi tra € 2.500,00 e € 5.000,00 la quota massima è di un settimo, mentre per importi superiori a e 5.000,00 il vincolo è di un quinto.

L’ultimo stipendio accreditato dal datore di lavoro sul conto corrente del debitore non può essere oggetto di pretese da parte dell’Agente per la Riscossione.

In pratica, l’Equitalia, se attraverso l’esercizio dei propri poteri informativi, viene a conoscenza di un rapporto lavorativo subordinato, può notificare direttamente al datore di lavoro e al debitore /lavoratore un atto di pignoramento, intimando il datore di lavoro di versare le somme nei limiti di cui all’art. 72 ter direttamente al Concessionario entro 60 giorni dalla notifica. Chiaramente detto atto è impugnabile dal lavoratore debitore.

ATTENZIONE:

l’Equitalia con una recente circolare interna ha previsto che nelle more degli approfondimenti che si rendono necessari all’esito delle problematiche emerse in merito ai pignoramenti di conti correnti sui quali affluiscono stipendi e/o pensioni, si dispone, con decorrenza immediata, che per i contribuenti lavoratori dipendenti e/o pensionati non si proceda, in prima battuta, a pignoramenti presso istituti di credito/poste. Tali azioni saranno attivabili solo dopo che sia stato effettuato il pignoramento presso il datore di lavoro e/o ente pensionistico e che, in ragione delle trattenute accreditate, il reddito da stipendio/pensione risulti pari o superiore a 5 mila euro mensili.

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