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Opposizione all’iscrizione d’ipoteca


Riferimenti:

– art. 77, comma 2 bis, del D.P.R. n. 602 del 1973;

– Corte di Cassazione, ordinanza n°26129/2017.

Qualora il contribuente riceva da parte dell’Agenzia delle Entrate – Riscossione la notifica dell’iscrizione d’ipoteca potrà sempre opporsi a tale provvedimento cautelare anche se ha omesso di impugnare il preavviso di iscrizione di ipoteca precedentemente notificatogli.

Questo è il principio espresso dalla recentissima ordinanza n°26129/2017 emessa dalla Corte di Cassazione.

Invero, la Suprema Corte non ha fatto altro che ribadire un principio già enunciato dal giudice di legittimità in altre precedenti pronunce e precisamente che: “In tema di contenzioso tributario, l’impugnazione da parte del contribuente di un atto non espressamente indicato dal D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 19, il quale, tuttavia, abbia natura di atto impositivo.., è una facoltà e non un onere, il cui mancato esercizio non preclude la possibilità d’impugnazione con l’atto successivo” (Ordinanza n. 14675/2016;  Ordinanza n. 14045/2017).

Pertanto, il Giudice non potrà mai dichiarare l’inammissibilità del ricorso proposto dal contribuente avverso un’iscrizione d’ipoteca in mancanza di una previa impugnazione di altro atto autonomamente impugnabile proceduralmente presupposto.


Autore
Avv. Alessandro Sgrò

L’Avvocato Alessandro Sgrò ha maturato un’importante esperienza e solida reputazione a livello nazionale in contenzioso tributario. Nell’arco degli anni ha scritto importanti articoli in materia tributaria pubblicati in molte riviste e sul suo blog.

Laureato in giurisprudenza presso l’Università La Sapienza di Roma, ha fondato il suo studio tributario 15 anni fa conseguendo da subito importanti vittorie giudiziarie per imprese e persone fisiche e lavorando costantemente nell’aggiornamento di sempre nuove tecniche difensive.



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