Riferimenti:
– art. 77, comma 2 bis, del D.P.R. n. 602 del 1973;
– Corte di Cassazione, ordinanza n°26129/2017.
Qualora il contribuente riceva da parte dell’Agenzia delle Entrate – Riscossione la notifica dell’iscrizione d’ipoteca potrà sempre opporsi a tale provvedimento cautelare anche se ha omesso di impugnare il preavviso di iscrizione di ipoteca precedentemente notificatogli.
Questo è il principio espresso dalla recentissima ordinanza n°26129/2017 emessa dalla Corte di Cassazione.
Invero, la Suprema Corte non ha fatto altro che ribadire un principio già enunciato dal giudice di legittimità in altre precedenti pronunce e precisamente che: “In tema di contenzioso tributario, l’impugnazione da parte del contribuente di un atto non espressamente indicato dal D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 19, il quale, tuttavia, abbia natura di atto impositivo.., è una facoltà e non un onere, il cui mancato esercizio non preclude la possibilità d’impugnazione con l’atto successivo” (Ordinanza n. 14675/2016; Ordinanza n. 14045/2017).
Pertanto, il Giudice non potrà mai dichiarare l’inammissibilità del ricorso proposto dal contribuente avverso un’iscrizione d’ipoteca in mancanza di una previa impugnazione di altro atto autonomamente impugnabile proceduralmente presupposto.