NULLITA’ IPOTECA ISCRITTA DA EQUITALIA

 

 

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Riferimenti:

art. 77 del D.P.R. n°602/1973;

Corte di Cassazione, Sezioni Unite, sent. n°19667/2014;

Corte di Cassazione, sent. n°9270/2015.

E’ nulla l’iscrizione d’ipoteca da parte di Equitalia in mancanza della preventiva comunicazione al contribuente. Questo è il principio espresso recentemente dalla Corte di Cassazione a Sezione Unite con la sentenza n° 19667/2014.

Ancor più recente, in materia, è la sentenza n° 9270/2015 con cui la Corte di Cassazione ha affermato il principio di cui sopra tracciato dalle Sezioni Unite, estendendolo anche alle iscrizioni ipotecarie effettuate prima dell’entrata in vigore dell’obbligo di comunicazione preventiva di cui all’art. 77, comma 2 bis, del D.P.R. n°702/1973, così come introdotto dal D.L. n°70 del 2011.

In sostanza, gli Ermellini sostengono, giustamente, che deve essere applicato “ il principio affermato dalle sezioni unite (Cass., sez. un., 18 settembre 2014, n. 19667), secondo cui anche nel regime antecedente l’entrata in vigore dell’obbligo di comunicazione preventiva dell’iscrizione di ipoteca D.P.R. n. 602 del 1973, ex art. 77, comma 2 bis, introdotto con D.L. n. 70 del 2011, l’amministrazione, prima di iscrivere ipoteca, ai sensi dell’art. 77, deve comunicare al contribuente che procederà alla predetta iscrizione sui suoi beni immobili, concedendo a quest’ultimo un termine – che, per coerenza con altre analoghe previsioni normative presenti nel sistema, può essere fissato in trenta giorni – perchè egli possa esercitare il proprio diritto di difesa, presentando opportune osservazioni, o provveda al pagamento del dovuto”.

Da quanto sopra ne consegue che l’Equitalia è tenuta a comunicare preventivamente al contribuente l’intenzione di procedere in via cautelare sui beni immobili di quest’ultimo, concedendogli un termine a difesa (trenta giorni) per decidere se versare le somme che si presumono inevase oppure presentare delle memorie difensive. Pertanto, l’iscrizione d’ipoteca non preceduta dalla comunicazione al contribuente dev’essere dichiarata nulla, in ragione della violazione dell’obbligo che incombe all’amministrazione di attivare il “contraddittorio endoprocedimentale”.

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