Il preavviso di fermo del veicolo è un atto idoneo a interrompere la prescrizione?
La risposta è positiva.
Infatti, la Corte di Cassazione con l’ordinanza n. 5469/2019 ha stabilito che il preavviso di fermo è un atto con cui il creditore fa valere il suo diritto al pagamento. E’, in sostanza, un atto funzionale a portare a conoscenza del debitore la pretesa dell’Amministrazione Finanziaria (Cass. n. 22018/2017; Cass. 26052/2011).
CONTENUTO INFORMATIVO DELL’ATTO
Proprio per il suo contenuto informativo della pretesa tributaria, a parere della Corte di Cassazione, l’atto è idoneo a interrompere la prescrizione; ma esso vale anche come richiesta di pagamento, a garanzia della quale si avvisa che sarà iscritto il fermo, in caso di inadempimento.
Infatti il preavviso di fermo ha la funzione di comunicare al presunto debitore che se non verserà le somme di cui alle cartelle di pagamento o avvisi di accertamento, entro 30 giorni, si procederà al fermo del veicolo.
DEVE ESSERE PRECEDUTO DALLA NOTIFICA DI UN’INTIMAZIONE DI PAGAMENTO?
Inoltre, secondo la Cassazione (ordinanza n. 22018/2017) , il preavviso di fermo amministrativo, essendo un atto funzionale a portare a conoscenza del debitore la pretesa dell’Amministrazione, non è inserito come tale nella sequenza procedimentale dell’espropriazione forzata; pertanto, il concessionario non deve provvedere alla preventiva notifica dell’avviso contenente l’intimazione ad adempiere l’obbligazione risultante dal ruolo D.P.R. n. 602 del 1973, ex art. 50, comma 2.
Detta disposizione è, infatti, applicabile solo nel circoscritto ambito dell’esecuzione forzata.
In sintesi:
– il preavviso di fermo è un atto interruttivo della prescrizione;
– non necessita della preventiva notifica dell’intimazione di pagamento.
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