L’avviso Irpef deve contenere l’esatta aliquota applicata
Riferimenti:
Sentenza della Corte di Cassazione n°7635/2014;
Art. 42 del D.P.R. n°600/1973.
Con sentenza n°7635/2014, la Corte di Cassazione ha dichiarato l’illegittimità di un avviso di accertamento con il quale l’Agenzia ha proceduto alla rettifica della dichiarazione dei redditi ai fini IRPEF, poichè nell’atto l’Amministrazione Finanziaria non aveva riportato con esattezza l’aliquota applicabile al caso concreto ma, in via del tutto generale, le aliquote minime e massime.
Gli Ermellini, infatti, con la sentenza in commento, sostengono che “in tema di accertamento delle imposte sui redditi, l’avviso di accertamento che non riporti l’aliquota applicata, ma solo l’indicazione delle aliquote minima e massima, viola il principio di precisione e chiarezza delle indicazioni che è alla base del precetto di cui al D.P.R. 29 settembre 1973 n. 600, art.42, il quale richiede che sia evidenziata l’aliquota applicata su ciascun importo imponibile, al fine di porre il contribuente in grado di comprendere le modalità di applicazione dell’imposta e la ragione del suo debito, senza dover ricorrere all’ausilio di un esperto”.
Orbene, a volte capita di sottovalutare la portata, sotto il profilo dei requisiti di precisione e dettaglio, del disposto di cui all’art. 42 del D.P.R. n°600/1973, e di conseguenza non eccepire in sede giudiziaria eventuali mancanze in tal senso dell’Agenzia delle Entrate che potrebbero invece condurre a una declaratoria di illegittimità degli atti posti in essere da quest’ultima.
In particolare, la precisione e la chiarezza sono elementi che non possono mai mancare negli atti posti in essere dall’Amministrazione Finanziaria e che tendono a incidere nella sfera giuridica del destinatario, ciò perché il contribuente deve immediatamente e agevolmente comprendere l’operato dell’Ufficio, verificando anche con una semplice operazione contabile l’esattezza del calcolo delle imposte dovute, senza ricorrere a complesse cognizioni tecniche o, finanche, a esperti in materia. In sostanza, l’obbligo di motivazione dell’atto è assolto tutte le volte in cui il contribuente astrattamente sia messo in grado dall’Ufficio di cogliere le ragioni dell’accertamento e l’esattezza dei calcoli posti alla base dell’atto notificatogli.
L’Avvocato Alessandro Sgrò ha maturato un’importante esperienza e solida reputazione a livello nazionale in contenzioso tributario. Nell’arco degli anni ha scritto importanti articoli in materia tributaria pubblicati in molte riviste e sul suo blog.
Laureato in giurisprudenza presso l’Università La Sapienza di Roma, ha fondato il suo studio tributario 15 anni fa conseguendo da subito importanti vittorie giudiziarie per imprese e persone fisiche e lavorando costantemente nell’aggiornamento di sempre nuove tecniche difensive.
Compila il form o chiama allo 06 688 918 96
-
Notifica agli eredi degli atti tributari
-
Delega di firma degli atti tributari
-
Notifica degli atti tributari alle società
-
Accordo di riduzione del canone di locazione: l’ufficio deve prenderne atto!
-
Il pagamento parziale non interrompe la prescrizione
-
CTR di Roma: la cartella di pagamento deve essere correttamente motivata.
-
Sospensione pignoramento presso terzi
-
Intimazione di pagamento? Ecco cosa fare…
-
Cartella di pagamento a seguito di comunicazione di irregolarità
-
Accertamento catastale: ecco cosa fare
-
Accordo di riduzione del canone di locazione: l’ufficio deve prenderne atto!
-
L’avviso Irpef deve contenere l’esatta aliquota applicata
-
Hai aderito alla rottamazione?
-
Prescrizione di 5 anni delle imposte erariali?
-
Illegittimità delle sanzioni irrogate per violazione degli studi di settore