In tema di imposta di registro, l’art. 2 del D.L. n 118/1985 dispone che per ottenere i benefici c.d. prima casa, previsti in caso di acquisto di immobile in altro Comune, il compratore deve trasferire la propria residenza entro il termine di diciotto mesi dall’acquisto.
E se dovessero esservi degli ostacoli al trasferimento?
Vi sono però dei casi in cui il mancato stabilimento nei termini di legge della residenza non comporta la decadenza dall’agevolazione. Ciò avviene solo quando l’eventuale ostacolo al trasferimento della residenza non sia riconducibile alla parte obbligata e sia caratterizzato dall’inevitabilità e imprevedibilità dell’evento.
Casi in cui è possibile invocare la causa di forza maggiore.
E’ legittimo invocare la causa di forza maggiore quando l’acquirente non ha potuto trasferire la residenza nell’immobile acquistato perché quest’ultimo risulta illegittimamente occupato da parte di un terzo. Ciò che si deve tutelare è la legittima aspettativa dell’acquirente all’immediato rilascio dell’immobile tanto che le vicende successive all’invito al rilascio e i conseguenti atti di resistenza ben configurano la forza maggiore.
E’, dunque, illegittimo un provvedimento dell’Agenzia che neghi il beneficio delle agevolazioni per la prima casa oggetto di occupazione da parte di terzi poiché l’occupazione deve essere considerata un evento non prevedibile, inaspettato e sovrastante la volontà del contribuente di abitare nella prima casa entro il termine previsto dalla legge.
Questo è il recentissimo e corretto orientamento della Corte di Cassazione in materia di forza maggiore rapportata al diritto alle agevolazioni per la prima casa (Cass. sent. n. 10936/2019).
In sostanza, non può considerarsi perentorio il termine di diciotto mesi per il trasferimento della residenza nella nuova abitazione quando vi è in corso un’azione per liberare l’immobile da un’occupazione abusiva ( lo stesso principio vale anche per uno sfratto) in quanto siamo difronte a una causa di forza maggiore e, in quanto tale, tutelata dal nostro ordinamento giuridico (si veda anche Cass. Sent. n. 25437/2015).
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