Riferimenti:

  • Giudice di Pace di Roma, sentenza n. 20105/2018.
  • opposizione ex art. 615 c.p.c.

Il contribuente si era rivolto presso il nostro studio per un esame della propria posizione debitoria presso l’Agenzia delle Entrate .- Riscossione.

Dopo un attento studio degli estratti di ruolo e delle relate di notifica delle cartelle di pagamento, ci siamo subito accorti che molte somme iscritte nei ruoli non erano in alcun modo dovute.

Si è, dunque, deciso di intraprendere la strada giudiziale al fine di annullare definitivamente le pendenza presso l’agenzia delle Entrate – Riscossione, iscrivendo davanti al Giudice di Pace di Roma la causa di opposizione all’esecuzione.

Avevamo ragione!

Difatti, a seguito delle nostre difese e nonostante in giudizio si fosse costituita l’Agenzia delle Entrate, nonchè il Comune di Roma e la Prefettura, il Giudice di Pace, Dr.ssa Maria Pia Angela Pozzuoli, ha dichiarato l’illegittimità di molteplici cartelle di pagamento. Invero il Giudice ha ritenuto fondate le eccezioni sollevate dal contribuente circa l’omessa notifica delle cartelle di pagamento con intervenuta decadenza da parte dell’Agente della Riscossione a procedere in via esecutiva e condanna alle parti soccombenti delle spese di lite.

Del resto la Corte di Cassazione ha più volte ribadito il principio di diritto che: “in materia tributaria, l ‘omessa notifica di un atto presupposto costituisce vizio procedurale che comporta la nullità dell’atto successivo e per quanto interessa in ordine al profilo sollevato nell’odierno ricorso l ‘azione del contribuente, diretta a far valere la nullità detta, può essere svolta indifferentemente nei confronti dell’ente creditore o del concessionario alla riscossione (senza litisconsorzio necessario tra i due), essendo rimessa al concessionario, ove evocato in lite, la facoltà di chiamata nei riguardi dell’ente medesimo” (Cass. SS.UU. 16412/2007).

Dunque, non v’è dubbio alcuno: la correttezza del procedimento di formazione della pretesa tributaria è assicurata mediante il rispetto di una sequenza ordinata secondo una progressione di atti, con le relative notificazioni, destinati a farla conoscere ai destinatari, per rendere possibile a questi ultimi un efficace esercizio del diritto di difesa.

Da quanto sopra, emerge che il contribuente prima di chiedere delle rateazioni o aderire a definizioni agevolate del proprio presunto debito con l’Agenzia delle Entrate, farebbe molto meglio a vagliare la propria posizione debitoria, magari con l’ausilio di un occhio esperto, al fine di verificare se le somme sono effettivamente dovute oppure, come nel caso del nostro assistito, risultano del tutto illegittime!

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3 + 1 = ?

Facendo un controllo presso Equitalia mi sono trovata dei debiti con il Fisco di cui non sapevo nulla. Grazie allo Studio Sgrò ho scoperto che molte somme non erano dovute!

Ho rottamato molte cartelle ma dopo un esame più approfondito mi sono accorto che alcune erano già prescritte e altre notificate in modo non corretto. Ho fatto ricorso con lo studio Sgrò.

Non sapevo proprio come fare: avevo una montagna di cartelle esattoriali per multe con il motorino. Per fortuna abbiamo verificato ogni cartella e ci siamo accorti che c’erano molti errori…abbiamo ridotto di tanto il debito e ora sono molto più tranquilla. Grazie avvocato

Avevo un fermo sulla mia unica macchina. Abbiamo fatto ricorso contro Equitalia e abbiamo ottenuto la cancellazione del fermo e delle cartelle di pagamento.