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Irap per professionisti: ultime novità dalla cassazione

Riferimenti:

Cass. ordinanza n° 2520/2014 del 5/2/2014.

Cass. ordinanza n°7153/2014 del 26/3/2014.

Cassazione sentenza n°22020/2013

In un recente articolo abbiamo dato conto della sentenza n°50/3/2014, emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale di Frosinone che ha accolto le doglianze di un medico di base, riconoscendo a quest’ultimo il diritto di vedersi rimborsate le somme ingiustamente versate a titolo di IRAP poiché esercitava la propria attività in forma non organizzata.

Ebbene, facendo ora particolare riferimento ai professionisti che si avvalgono del contributo di praticanti  e/o di segretarie, segnaliamo due recentissime ordinanze della Corte di Cassazione che, seppur stringatamente, giungono all’importante conclusione che sia del tutto insufficiente, al fine dell’autonoma organizzazione, la presenza all’interno di uno studio legale di soli praticanti e, non certo, può considerarsi valore decisivo la presenza a studio di una segretaria.

Estratto dell’ordinanza n°2520/2014 del 5/2/2014.

“Il ricorso – a giudizio del relatore – deve essere accolto in quanto la sentenza impugnata si limita ad affermare apoditticamente “la presenza di una forte componente organizzativa”, senza tener conto delle specifiche deduzioni di parte contribuente, che aveva ad esempio posto in luce come non si avvalesse di personale dipendente e nel suo studio operassero solo dei praticanti. Il Collegio ha condiviso la proposta del relatore”.

Estratto dell’ordinanza n°7153/2014 del 26/3/2014.

“la Agenzia non contesta adeguatamente la valutazione in fatto del giudice di secondo grado, limitandosi a sottolineare la quantità di spese affrontate dal professionista; fattore di per sè non decisivo se considerato nel suo importo globale, in quanto – ad esempio – le spese per trasferte o per i compensi ai domiciliatari non sono significative ai fini della sussistenza di una autonoma organizzazione. Nè assume valore decisivo la presenza di una segretaria, così come ribadito anche di recente da questa Corte.

Il Collegio ha condiviso la proposta del relatore in quanto le modeste spese per personale dipendente non sono sufficienti a determinare, come invece ritiene la sentenza impugnata, l’automatica soggezione del contribuente ad IRAP (sentenza 22020/2013 di questa Corte)”.

Cassazione sentenza n°22020/2013.

“l’automatica sottopozione ad IRAP del lavoratore autonomo che disponga di un dipendente, qualsiasi sia la natura del rapporto e qualsiasi siano le mansioni esercitate vanificherebbe l’affermazione di principio desunta dalla lettera della legge e dal testo costituzionale secondo cui il giudice deve accertare in concreto se la struttura organizzativa costituisca un elemento potenziatore ed aggiuntivo ai fini della produzione del reddito, tale da escludere che l’IRAP divenga una (probabilmente incostituzionale) “tassa sui redditi di lavoro autonomo”.

Vi sono, a giudizio del Collegio, ipotesi in cui la disponibilità di un dipendente (magari part time o con funzioni meramente esecutive) non accresce la capacità produttiva del professionista, non costituisce un fattore “impersonale ed aggiuntivo” alla produttività del contribuente, ma costituisce semplicemente una comodità per lui (e per i suoi clienti)”.

In sostanza, dalle pronunce di cui abbiamo dato conto, si evince che ci si può sottrarre dal versamento Irap o chiedere il rimborso tutte le volte che non sia configurabile un’organizzazione che possa funzionare indipendentemente dall’intervento del professionista.  

Elemento importante, che verrà preso in considerazione in sede giudiziaria, è senza dubbio la dichiarazioni dei redditi dell’interessato, in particolare le voci riportate nel quadro “Re”, quali ad esempio le quote di ammortamento dei beni strumentali, le spese relative agli immobili, le spese per prestazione di lavoro dipendente, per collaborazioni e compensi erogati a terzi e le spese relative agli interessi passivi.


Autore
Avv. Alessandro Sgrò

L’Avvocato Alessandro Sgrò ha maturato un’importante esperienza e solida reputazione a livello nazionale in contenzioso tributario. Nell’arco degli anni ha scritto importanti articoli in materia tributaria pubblicati in molte riviste e sul suo blog.

Laureato in giurisprudenza presso l’Università La Sapienza di Roma, ha fondato il suo studio tributario 15 anni fa conseguendo da subito importanti vittorie giudiziarie per imprese e persone fisiche e lavorando costantemente nell’aggiornamento di sempre nuove tecniche difensive.



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