INESISTENTE LA CARTELLA NOTIFICATA PER MEZZO DEL SERVIZIO POSTALE DIRETTAMENTE DA EQUITALIA

Comm. Trib. Provinciale di Roma – sentenza n° 247/19/2013

La notifica della cartella di pagamento per mezzo del servizio postale eseguita direttamente dall’agente per la riscossione deve considerarsi inesistente. Difatti, il legislatore con le modifiche apportate all’art. 26  del D.P.R. 602/1973, ha voluto escludere l’esattore, oggi concessionario, dalla notificazione mediante servizio postale e di conseguenza, a far data  dal 01/07/1999, l’agente della riscossione non può consegnare materialmente la cartella all’agente postale ma deve avvalersi degli ufficiali della riscossione o di altri soggetti abilitati nelle forme previste dalla legge per eseguire la notifica per il tramite del servizio postale.

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