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Imposta di soggiorno

Nessuna sanzione amministrativa potrà essere

 comminata al gestore della struttura ricettiva se l’ospite non intende versare l’imposta di soggiorno.

Con sentenza n. 653/2012, il Tribunale Amministrativo Regionale del Veneto, pur riconoscendo la legittimità dell’imposta di soggiorno introdotta dal Comune di Padova volta a finanziare gli interventi in materia di turismo nonché per la manutenzione dei beni comunali, ha dichiarato l’illegittimità del Regolamento nella parte in cui è prevista la responsabilità amministrativa del gestore della struttura ricettiva in caso di mancato pagamento dell’imposta da parte dell’ospite.

In sostanza il TAR del Veneto ritiene, correttamente, che il gestore della struttura ricettiva non può essere considerato dal Comune come soggetto passivo né tatomeno come sostituto d’imposta e, dunque, nel caso di mancato pagamento potrà essere sanzionato amministrativamente solo ed esclusivamente l’ospite “evasore”.  Difatti il gestore non riscuote il tributo per un interesse proprio, connesso a un possibile guadagno ricavabile dall`attività di riscossione,  ma opera soltanto come titolare della struttura senza poterne ricavare un beneficio economico. Dunque il regolamento sull’imposta di soggiorno deve essere interpretato nel senso che la sanzione per omesso versamento dell`imposta colpisce il “vero” soggetto passivo, cioè chi pernotta nell`albergo e non invece chi lo gestisce.

Per quanto invece riguarda gli ospiti che alloggiano in strutture ricettive per motivi di lavoro il Tribunale ha valutato legittima l’imposizione sull’assunto che il gettito “è destinato a finanziare interventi in materia di turismo, ivi compresi quelli a sostegno delle strutture ricettive, nonché interventi di manutenzione, fruizione e recupero dei beni culturali ed ambientali locali, nonché dei relativi servizi pubblici locali”, pertanto ne consegue, sempre a giudizio del Tribunale, che anche coloro che soggiornano in strutture ricettive per motivi di lavoro usufruiscono dei vantaggi connessi agli interventi finanziati con l’imposta “in quanto tali interventi non hanno ad oggetto il turismo in senso stretto, ma più in generale la fruizione della città.”

Da quanto sopra, riteniamo, che le conclusioni a cui è giunto il TAR Veneto, anche sulla scia di alcune precedenti pronunce da parte dei tribunali amministrativi regionali, si possano estendere a tutti i Comuni ove è stata introdotta l’imposta di soggiorno. In particolare possiamo concludere che nessuna responsabilità può essere attribuita al gestore della struttura ricettiva in caso di mancato pagamento dell’imposta da parte dell’ospite, difatti gli importi eventualmente dovuti ma non corrisposti dai fruitori dei servizi ricettivi dovranno essere recuperati dal Comune nei confronti dei soggetti passivi sulla base delle dichiarazioni che i gestori della struttura ricettiva trasmetteranno nei modi e nelle forme previste da ogni singolo regolamento comunale.

Riferimenti giurisprudenziali:

T.A.R. Toscana,  sentenza n. 1808/2011;

T.A.R. Veneto, sentenza n. 653/2012;

T.A.R. Puglia, sentenza n. 748/2012.


Autore
Avv. Alessandro Sgrò

L’Avvocato Alessandro Sgrò ha maturato un’importante esperienza e solida reputazione a livello nazionale in contenzioso tributario. Nell’arco degli anni ha scritto importanti articoli in materia tributaria pubblicati in molte riviste e sul suo blog.

Laureato in giurisprudenza presso l’Università La Sapienza di Roma, ha fondato il suo studio tributario 15 anni fa conseguendo da subito importanti vittorie giudiziarie per imprese e persone fisiche e lavorando costantemente nell’aggiornamento di sempre nuove tecniche difensive.



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