Domanda: sono sempre dovute le sanzioni irrogate dall’Agenzia delle Entrate in caso di violazione degli studi di settore?
Riferimenti: Commissione Tributaria Regionale della Toscana, sentenza n° 2499/6/2017.
Secondo i giudici toscani la risposta è negativa.
Difatti, la Commissione Tributaria Regionale della Toscana, in parziale riforma della pronuncia di primo grado, con la sentenza n° 2499/6/2017, sostiene che l’accertamento del Fisco effettuato tramite gli studi di settore, basandosi su medie statistiche, benché con un elevato grado probabilistico, non sia comunque idoneo a legittimare l’applicazione di una sanzione amministrativa. In sostanza non si può configurare in detto accertamento una sicura attribuzione del soggetto alla violazione (c.d. principio della personalità) né tantomeno una connotazione colpevole nella condotta del contribuente.
Benché, in prima analisi, la decisione dei giudici toscani possa sembrare alquanto stravagante se non addirittura contraddittoria, in verità enuncia un principio di diritto che purtroppo non trova spesso terreno fertile nelle aule di tribunale. Invero, ci si chiede come si possa conciliare la riconosciuta condizione di antieconomicità del contribuente, protrattasi attraverso risorse finanziarie non dichiarate, con la mancanza di colpevolezza dello stesso.
La risposta, al di là delle apparenze, è che l’applicazione di una sanzione tributaria, al pari di quella penale, postula sempre (guai se così non fosse!) una determinata connotazione psicologica (colposa o dolosa) della condotta (c.d. principio di colpevolezza) che non può essere presunta ma deve essere dimostrata dal Fisco in sede giudiziaria. Nel nostro ordinamento non esiste per nessun tipo d’illecito la presunzione di colpevolezza. Quindi, difronte a un’obbligazione tributaria scaturita da presunzioni la relativa sanzione non può essere meccanicamente applicata sulla base della medesima presunzione che ha sorretto l’accertamento.
Del resto, ragionare diversamente condurrebbe a risultati paradossali: in un illecito tributario non sanzionato penalmente il contribuente si presumerebbe colpevole mentre in un illecito punito penalmente il contribuente si presumerebbe non colpevole.
E’ evidente che il ragionamento seguito dalla CTR della Toscana ha seguito perfettamente il tracciato costituzionale oltre che quello della ragionevolezza.
Avv. Alessandro Sgrò