FIRMA DEGLI ATTI TRIBUTARI: IPOTESI DI ILLEGITTIMITA’

 

Riferimenti:

– art. 42 del D.P.R. n°600/1973;

– Commissione Tributaria Provinciale di Roma, sentenza n°6290/25/2016.

 

Si segnala un’importante sentenza favorevole al contribuente ottenuta recentemente dallo Studio Legale Tributario Sgrò, in collaborazione con l’avv. Paolo Pascazi, in materia di avviso di accertamento bancario sottoscritto da un funzionario dell’Agenzia delle Entrate in mancanza di delega da parte del Direttore Provinciale dell’Agenzia.

La questione trattata dallo Studio, traeva origine da un avviso di accertamento bancario notificato a un contribuente con cui l’Agenzia delle Entrate recuperava a titolo d’imposte dirette e indirette la complessiva somma di € 500.000,00.

Il contribuente, tramite l’avv. Alessandro Sgrò e l’avv. Paolo Pascazi, proponeva ricorso innanzi alla Commissione Tributaria Provinciale di Roma, contestando sotto diversi profili la legittimità dell’avviso di accertamento notificatogli ai fini IRPEF, IRAP e IVA per l’anno 2009.

Tra i motivi di contestazione il contribuente eccepiva l’illegittimità dell’avviso di accertamento per palese violazione dell’art. 42 del D.P.R. 600/1973 poiché l’atto risultava sottoscritto da un funzionario dell’Agenzia delle Entrate privo di delega da parte del Capo Ufficio.

Difatti, ai sensi e per gli effetti dell’art. 42 del D.P.R. n°600/1973, gli accertamenti in rettifica e d’ufficio sono portati a conoscenza dei contribuenti mediante la notificazione di avvisi sottoscritti dal capo dell’ufficio o da altro impiegato alla carriera direttiva da lui delegato.

In sostanza, dal quadro normativo suindicato, si può affermare che l’avviso di accertamento, a pena di nullità, dev’essere sottoscritto dal Direttore Provinciale responsabile della Direzione Provinciale che ha emesso l’atto. Questi, tuttavia, ha facoltà di delegare la sottoscrizione ad altro impiegato alla carriera direttiva.

Ebbene, nel corso del giudizio, nonostante l’eccezione del contribuente, l’Amministrazione Finanziaria non ha prodotto alcuna prova circa l’esistenza di una valida delega del Direttore Provinciale alla sottoscrizione dell’avviso impugnato da parte del funzionario dell’Agenzia delle Entrate, pertanto la Commissione Tributaria Provinciale di Roma con la sentenza n° 6290/25/2016 ha dichiarato la nullità dell’avviso di accertamento notificato al contribuente, con un risparmio da parte di quest’ultimo dell’importante cifra di € 500.000,00!

Sul punto, la Commissione Capitolina, dopo un attento esame della giurisprudenza di legittimità formatasi negli ultimi anni è giunta ad affermare che “Se la sottoscrizione non è quella del capo dell’ufficio titolare ma di un funzionario quale il direttore tributario, di nona qualifica funzionale, incombe sull’Amministrazione dimostrare, in caso di contestazione, il corretto esercizio del potere sostitutivo da parte del sottoscrittore o la presenza della delega del titolare dell’ufficio, poiché solo il possesso della qualifica non abilita il direttore tributario alla sottoscrizione, dovendo il potere di organizzazione essere in concreto riferibile al capo dell’Ufficio….omissis…Alla luce di quanto sopra riportato, questa Commissione non può non rilevare che, nonostante l’esplicita eccezione della parte, l’Amministrazione non ha provveduto a dimostrare l’esistenza di delega di firma”.

Avv. Alessandro Sgrò

 

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