ESENZIONE ICI CASE PER FERIE

 

 

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Riferimenti:

Art. 7, comma 1, lett. i), D.Lgs. n. 504 del 1992;

Commissione Tributaria Regionale di Roma, sentenza n°1267/4/2014;

Commissione Tributaria Regionale di Roma, sentenza n°287/22/2010.

 

Ha diritto all’esenzione ICI di cui all’art. 7, comma 1, lett. i), D.Lgs. n. 504 del 1992, l’ente ecclesiastico che adibisce un proprio immobile in parte a sede della comunità religiosa e in parte a casa per ferie con ospitalità rivolta a studenti fuori sede. Questa è la conclusione a cui è giunta recentemente la Commissione Tributaria Regionale del Lazio con la sentenza n° 1267/4/2014.

In particolare, la Commissione Tributaria d’appello, confermando la pronuncia di primo grado, ha dichiarato l’illegittimità di alcuni avvisi di accertamento ICI notificati a un ente ecclesiastico poiché quest’ultimo aveva dimostrato in sede giudiziaria che la casa per ferie, gestita dall’ente nell’immobile oggetto di accertamento, non era rivolta a un pubblico indeterminato ma solo ed esclusivamente per l’accoglienza di studenti universitari lontani dalle proprie residenze e per la sola durata dell’attività didattica, con conseguente esclusione del periodo estivo. In tal caso, sempre secondo i giudici tributari, può legittimamente ritenersi che l’opera d’accoglienza, gestita al di fuori dei normali canali commerciali, risponda precipuamente a finalità sociali e religiose.

Oltre la tipologia di utenti, l’adita Commissione prendeva in considerazione la retta giornaliera applicata agli studenti da parte dell’ente. Quest’ultima, difatti, dalle risultanze processuali risultava notevolmente inferiore ai comuni prezzi del mercato alberghiero, per cui si poteva dedurne l’assenza di un interesse speculativo. La mancanza di un lucro soggettivo emergeva, inoltre, dalla dichiarazione dei redditi prodotta in giudizio dall’ente ecclesiastico che permetteva ai giudici di giungere alla seguente conclusione: “Se è vero che i ricavi conseguiti nelle quattro annualità sono di una certa entità, come rilevato dal Comune di Roma, va peraltro considerato che i redditi effettivamente conseguiti (vedi i quadri RG prodotti dall’appellata) sono veramente modesti”.

Sul punto, occorre precisare, che i comuni spesso nel contestare l’assenza dello scopo di lucro, eccepiscono l’entità del volume d’affari prodotto dall’ente ecclesiastico negli anni oggetto di accertamento, che in molteplici casi risulta positivo, tanto da far ritenere che l’attività sia esercitata al fine di trarne dei profitti.

In verità, sebbene l’eccezione della P.A. appaia suggestiva, da un più attento esame della documentazione fiscale prodotta in giudizio potrebbe emergere una realtà totalmente differente: spesso accanto a un volume d’affari positivo si rinviene una notevole perdita economica che deve senz’altro essere esaminata dalla Commissione Tributaria. Al riguardo, anche se in materia tanto altro si potrebbe aggiungere, interessante è la sentenza n°287/22/2010, sempre  della Commissione Tributaria Regionale di Roma che riconoscendo l’esenzione di cui all’art.7, comma lett. i) del D.Lgs n°504/1992, ha voluto precisare che “ il volume di affari cui fa riferimento la difesa del Comune di Roma, riguarda l’intera attività esercitata dalla Co. Per quanto concerne il volume di affari della “Casa per ferie al (…)”, lo stesso si riduce ad Euro 262.647,28 e nell’anno in contestazione, l’esercizio chiuso al 31.12.2001 ha evidenziato un risultato negativo pari ad Euro 70.014,42 (v. doc. 3 produzioni)”.   

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