Nelle aule delle Commissioni Tributarie è ormai principio consolidato che la comunicazione d’irregolarità ex art. 36 bis non può essere oggetto di contenzioso tributario. Secondo i Giudici occorre, eventualmente, attendere la notifica della successiva cartella di pagamento per opporsi nel merito alla pretesa dell’Agenzia delle Entrate. Ciò implica un’iscrizione a ruolo con tutto ciò che ne è connesso.
L’orientamento dei giudici tributari parte dal seguente erroneo assunto: la comunicazione d’irregolarità non è un atto impugnabile in quanto è escluso dal novero tassativo degli atti impugnabili elencati all’art. 19 del D.lgs. n. 546 del 1992. Inoltre, sempre a parere dei Giudici, la comunicazione di irregolarità non contiene una pretesa tributaria definitiva, limitandosi a rettificare la quantificazione dell’imposta già dichiarata, precedendo gli atti impositivi di cui allo stesso art. 19. In buona sostanza, si qualifica l’avviso bonario come un invito al pagamento rivolto al debitore, avente carattere istruttorio e destinato ad inserirsi nel contraddittorio tra le parti.
L’orientamento dei giudici di merito però è stato recentemente smentito, non solo dal buon senso, ma anche dalla Corte di Cassazione.
Infatti, la Suprema Corte con la sentenza n. 18974/2021 ha chiarito una volta per tutte che “…ogni atto adottato dall’ente impositore che porti, comunque, a conoscenza del contribuente una specifica pretesa tributaria, con esplicitazione delle concrete ragioni fattuali e giuridiche, è impugnabile davanti al giudice tributario, senza necessità che si manifesti in forma autoritativa, con la conseguenza che è immediatamente impugnabile dal contribuente anche la comunicazione d’irregolarità, del D.P.R. n. 600 del 1973, ex art. 36-bis, comma 3 (cd. avviso bonario) (Cfr. Cass., V, sent. n. 12133/2019, in senso conforme Cass. 19/02/2016, n. 3315; Cass. 11/05/2012, n. 7344). In altri termini, ogni atto con cui l’Ufficio dia notizia al contribuente di una specifica pretesa tributaria, con allegazione delle ragioni di fatto e di diritto ad essa sottese, è suscettibile di immediata impugnazione”.
Ebbene, la comunicazione d’irregolarità visto che contiene i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche e la quantificazione della pretesa che si intende contestare è un atto impugnabile innanzi alla Commissione Tributaria nel termine di 60 giorni dalla ricezione dello stesso. Non è più necessario attendere l’iscrizione a ruolo della pretesa e la notifica della cartella di pagamento per far valere le proprie ragioni in sede giudiziaria.