A tutti noi è capitato di ricevere una cartella di pagamento da parte di Equitalia. Certo, la prima sensazione è sicuramente quella di disperazione ma superata la prima fase di sconforto occorre riacquisire lucidità e chiedersi “come posso uscirne?”.

RICORDATI:

C’E’ SEMPRE UNA SOLUZIONE!

EQUITALIA NON E’ INFALLIBILE!

Ebbene, iniziamo con il precisare che la cartella di pagamento è un atto che Equitalia notifica al contribuente qualora quest’ultimo abbia omesso di versare delle somme agli enti creditori (Agenzia delle Entrate, Inps, Regioni, Comuni, ecc.) che per l’appunto si avvalgono di Equitalia per recuperare il loro credito. Può trattarsi di Sanzioni Amministrative, contributi previdenziali, IMU, Tariffa rifiuti ecc.

La cartella di pagamento è un atto opponibile in sede giudiziaria, pertanto chi riceve una cartella avrà un termine entro il quale ricorrere al giudice per chiederne l’annullamento.

Il termine è legato al tributo indicato nella cartella di pagamento. Se si tratta di sanzioni amministrative (multe non pagate) il ricorso dev’essere inoltrato al Giudice di Pace entro il termine perentorio di 30 giorni, se invece si tratta di bollo auto, Irpef, Iva, diritto annuale della Camera di Commercio, occorrerà proporre ricorso alla Commissione Tributaria Provinciale entro 60 giorni dalla notifica della cartella di pagamento, se invece sono contributi INPS occorrerà ricorrere entro 20/40 giorni davanti al Tribunale del Lavoro.

Trascorsi i termini senza opposizione da parte del contribuente Equitalia procederà con le azioni esecutive o cautelari (es. Fermo del veicolo, pignoramenti, ipoteche ecc..).

NON RIPONETE UNA CARTELLA DI PAGAMENTO NEL CASSETTO POTRETE PENTIRVENE AMARAMENTE!!

LA PRIMA COSA DA VERIFICARE:

è se l’ente creditore ( Regione, Comune, Agenzia delle Entrate ecc..), prima di attivare Equitalia abbia notificato un precedente avviso di accertamento intimandovi il pagamento del dovuto.

Infatti, Equitalia non può notificare una cartella se prima l’Ente creditore non vi ha intimato (per mezzo posta con raccomandata a.r.) il pagamento delle somme dovute!

Leggete con attenzione la vostra cartella di pagamento, infatti nel dettaglio degli importi Equitalia deve indicare in quale giorno l’ente creditore ha notificato il precedente avviso di accertamento.

Se ritenete di non aver ricevuto alcun precedente avviso, nonostante Equitalia sostenga il contrario, allora dovete recarvi presso gli uffici dell’Ente Impositore (Regione, Comune, Agenzia delle Entrate, Inps ecc..) e chiedere copia della relazione di notificazione dell’atto. La relazione vi permette di comprendere se l’atto è stato effettivamente recapitato al vostro indirizzo di residenza e chi, eventualmente, l’ha ritirato. Se ci sono errori nella notifica dell’avviso di accertamento ovvero quest’ultimo non risulta notificato, la cartella di pagamento è illegittima e, pertanto, potete presentare ricorso davanti alla competente autorità (entro i termini indicati sopra) per chiederne l’annullamento.

GLI ERRORI DI NOTIFICA SONO RICORRENTI PERTANTO PRESTATE ATTENZIONE AL PROCEDIMENTO DI NOTIFICA DELL’AVVISO DI ACCERTAMENTO…POTRESTE FACILMENTE VINCERE UNA CAUSA SOTTO IL PROFILO DEL VIZIO DELLA NOTIFICA

LA SECONDA COSA DA VERIFICARE:

che il debito recato nella cartella di pagamento non sia caduto in prescrizione (credetemi accade tantissime volte!). Difatti, per legge Equitalia deve notificare la cartella di pagamento entro determinati termini oltre i quali il credito risulta prescritto. Se il credito è relativo alla Tariffa Rifiuti, ai contributi previdenziali INPS, alle sanzioni amministrative (multe), il termine prescrizionale è di 5 anni, se invece si tratta di bollo auto il termine è di 3 anni e così via.

Discorso più complesso è quello relativo all’IRPEF – IRAP e IVA che ho avuto modo di approfondire in alcuni articoli pubblicati in alcune riviste specializzate e sul mio sito.

Ad ogni modo, per conoscere con precisione quali sono i termini di prescrizione e da quando decorrono vi consiglio di rivolgervi a un esperto in materia tributaria.

LA TERZA COSA DA VERIFICARE:

che la cartella contenga tutti gli elementi previsti dalla legge. Certo, lo so che non tutti sono degli esperti di diritto e voi nella vita fate ben altro, proprio per questo prima vi ho consigliato di rivolgervi ad un esperto in materia tributaria, l’unico che può valutare la sussistenza dei requisiti normativamente prescritti per le cartelle di pagamento.

LA QUARTA COSA DA VERIFICARE:

fa parte della mia strategia difensiva in sede giudiziaria e, dunque, non è il caso di svelarla pubblicamente.

Chiedi informazioni al servizio gratuito

“LA MIA CARTELLA”

all’indirizzo: info@studiolegalesgro.net.

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Ti è stato notificato un avviso di accertamento catastale?

 Lo studio legale e tributario Sgrò, in collaborazione con alcuni studi tecnici, stante i numerosi avvisi di accertamento notificati dall’Agenzia delle Entrate ai proprietari di immobili di Roma, ha già proposto alcuni ricorsi in Commissione Tributaria Provinciale, ritenendo illegittima la procedura seguita dall’Agenzia delle Entrate – ufficio Provinciale del Territorio- volta a determinare la nuova classe e rendita catastale.

Ricordiamo che il nuovo classamento e rendita, se non opposti entro 60 giorni dal ricevimento dell’avviso di accertamento, rilevano:

– ai fini dell’imposta delle SUCCESSIONI e DONAZIONI;

– ai fini IRPEF;

– ai fini IMU;

– ai fini TARSU

Chiedi un parere inviando una mail all’indirizzo info@studiolegalesgro.net, allegando  l’avviso di accertamento notificato, ovvero chiama per un appuntamento al numero 06.68891896.

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L’intimazione di pagamento non è altro che un sollecito che l’Equitalia invia al contribuente per chiedere il versamento, entro un brevissimo termine (5 giorni), delle somme precedentemente ingiunte mediante la cartella di pagamento.

In seguito, e solo nel caso di mancato pagamento, l’Equitalia potrà procedere in via esecutiva (pignoramento del conto bancario – pignoramento dello stipendio ecc..) ovvero in via cautelare (fermo del veicolo – iscrizione di ipoteca).

Di regola, l’Equitalia non è obbligata a inviare l’intimazione di pagamento ai contribuenti “morosi”, tranne il caso in cui, a seguito della notifica della cartella di pagamento, l’Agente della Riscossione non ha posto in essere alcun atto dell’esecuzione forzata per almeno un anno.

L’intimazione di pagamento è un atto opponibile in sede giudiziaria.

L’opposizione è consentita per contestare la mancata notifica della precedente cartella di pagamento, per intervenuta prescrizione dei tributi tra la data di notifica della cartella e quella dell’intimazione di pagamento, oppure per vizi propri dell’atto di intimazione (es. difetto di motivazione).

Non è invece possibile proporre eccezioni che dovevano essere sollevate nei termini per impugnare la cartella di pagamento.

Pertanto prima di versare le somme intimate è opportuno verificare:

1) che l’intimazione sia correttamente motivata.;

2) che la cartella di pagamento sia stata effettivamente notificata e che la notifica sia avvenuta rispettando le norme di legge. In caso contrario, il Giudice potrebbe rilevare la nullità della notifica della cartella di pagamento e, di conseguenza, annullare l’intimazione di pagamento;

3) che i tributi indicati nell’intimazione di pagamento non siano prescritti (accade spesso che i tributi indicati nell’intimazione siano già caduti in prescrizione). Al riguardo bisogna far riferimento alla data di notifica della cartella di pagamento che, di regola, è indicata nell’intimazione di pagamento.

Consigli utili:

  1. ricevuta un’intimazione è buona regola chiedere a Equitalia sia l’estratto di ruolo della cartella che si presume sia stata notificata e sia la relazione di notificazione della stessa al fine di verificare la correttezza della notifica. Spesso le notifiche fatte da Equitalia non sono regolari! Se avete dubbi sulla regolarità del procedimento notificatorio non esitate a chiedere un parere a un professionista specializzato in materia tributaria;
  2. la prescrizione della cartella esattoriale segue sempre il termine di prescrizione del tributo richiesto. Pertanto, se si tratta di Tariffa Rifiuti il termine prescrizionale è di 5 anni, così come di 5 anni è il termine per i contributi previdenziali; se invece si tratta di bollo auto il termine è di 3 anni e così via. Discorso più complesso è quello relativo all’IRPEF – IRAP e IVA che ho avuto modo di approfondire in alcuni articoli pubblicati in riviste specializzate e sul mio sito (www.studiolegalesgro.net).

Prestate attenzione: nel caso in cui rilevate che la notifica dell’intimazione sia tardiva, rivolgetevi a un professionista per proporre ricorso in sede giudiziaria poiché la mancata opposizione nei termini di legge permetterà di far rivivere i termini a favore di Equitalia a decorrere dalla data di notificazione dell’intimazione.

Avv. Alessandro Sgrò

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Non vi è più alcun dubbio, l’Equitalia prima di procedere all’iscrizione di ipoteca su un immobile è obbligata a darne preventiva comunicazione al debitore.

Difatti l’art.77, comma 2-bis,del D.P.R. 602/1973 dispone che “L’agente della riscossione è tenuto a notificare al proprietario dell’immobile una comunicazione preventiva contenente l’avviso che, in mancanza del pagamento delle somme dovute entro il termine di trenta giorni, sarà iscritta l’ipoteca di cui al comma 1”.

Pertanto, un’iscrizione d’ipoteca senza la preventiva comunicazione deve essere dichiarata illegittima per patente violazione della norma summenzionata.

Cosa fare quando si riceve una comunicazione preventiva?

La prima cosa da verificare è che essa contenga il dettaglio del presunto debito, da cui risultano non solo gli importi contestati ma anche la data di presunta notifica dei precedenti atti (cartelle di pagamento – avvisi di accertamento Agenzia delle Entrate – avvisi di addebito INPS).

In mancanza siamo difronte a un atto illegittimo per difetto assoluto di motivazione.

Ritengo, ma sul punto non vi è giurisprudenza univoca, che l’atto debba indicare anche l’immobile su cui verrà iscritta ipoteca.

Fatta questa verifica preliminare è sempre opportuno accertarsi che:

  1. a) gli atti indicati nella comunicazione preventiva siano stati effettivamente notificati e che la notifica sia avvenuta rispettando le norme di legge. In caso contrario, il Giudice potrebbe rilevare la nullità della notifica e, di conseguenza, annullare la comunicazione preventiva inibendo ad Equitalia di iscrivere ipoteca sull’immobile;
  2. b) che i tributi indicati nella comunicazione preventiva non siano caduti in prescrizione ( ciò accade più spesso di quanto si pensi). Al riguardo, per calcolare i termini occorre far riferimento alla data di notifica degli atti indicati nel “Dettaglio del Debito”.

Attenzione: molti erroneamente ritengono che la prescrizione operi automaticamente e che l’Equitalia sia tenuta ad annullare l’iscrizione a ruolo a semplice richiesta del contribuente. Niente di più sbagliato: per far valere l’intervenuta prescrizione è necessario ricorrere in sede giudiziale poiché solo il Giudice può dichiarare l’intervenuta prescrizione del tributo!

Prestate attenzione: nel caso in cui rilevate che la notifica dell’intimazione sia tardiva, rivolgetevi a un professionista per proporre ricorso in sede giudiziaria poiché la mancata opposizione nei termini di legge permetterà di far rivivere i termini a favore di Equitalia a decorrere dalla data di notificazione della comunicazione preventiva poiché quest’ultima ha la funzione di interrompere i termini prescrizionali.

La comunicazione preventiva è un atto opponibile in sede giudiziaria. Ciò non toglie che se non si ottiene la sospensione dell’atto, l’Equitalia anche nelle more di una opposizione possa comunque iscrivere ipoteca sull’immobile.

Avv. Alessandro Sgrò

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Il fermo amministrativo è una misura cautelare attraverso la quale l’Equitalia intima al contribuente di non utilizzare il proprio mezzo (automobile /moto) fintanto che non venga pagato quanto iscritto a ruolo o affidato all’Agente della riscossione, pena l’irrogazione da parte delle forze dell’ordine di una carissima sanzione amministrativa se si circola ugualmente con il fermo del veicolo.

Il fermo amministrativo può essere eseguito solo se l’Equitalia notifica prima al contribuente un c.d. preavviso di fermo amministrativo. Si tratta, in quest’ultimo caso, di un atto attraverso il quale si comunica al destinatario l’avvenuta iscrizione a ruolo delle somme che si presumono non pagate, la natura del debito, l’importo dovuto, l’anno di riferimento, il numero della cartella esattoriale o dell’atto precedentemente notificato nonché la data della sua notifica.

Con il preavviso di fermo l’Equitalia intima il pagamento delle somme ancora non versate e comunica che il mancato pagamento delle stesse entro 20 giorni dalla notifica del preavviso porterà al fermo del veicolo senza ulteriori notifiche.

Cosa fare quando si riceve un preavviso di fermo amministrativo?

  1. a) Ebbene, la prima cosa da fare è accertarsi che le cartelle di pagamento/avvisi di addebito/avvisi di accertamento, indicati nel preavviso di fermo siano stati effettivamente notificati rispettando le norme di legge. Al riguardo sarebbe utile chiedere con sollecitudine a Equitalia le relate di notifica dei precedenti atti.

ATTENZIONE: se gli atti precedenti indicati nel preavviso sono stati notificati dagli enti impositori (Agenzia delle Entrate/Inps/Inail/ Comuni/Regioni, ecc.), le relate di notifica occorrerà chiederle a tali enti e non a Equitalia. L’importanza di visionare le relate di notifica risiede nel fatto che solo tramite esse è possibile comprendere se la notifica dell’atto precedente (avviso di accertamento/ cartella esattoriale/avviso di addebito, ecc.) sia avvenuta a norma di legge. In caso contrario, il Giudice potrebbe rilevare la nullità della notifica e, di conseguenza, annullare la comunicazione preventiva inibendo a Equitalia di fermare il veicolo e dichiarare nulla l’iscrizione a ruolo!

  1. b) verificare che i tributi e/o le imposte indicate nel preavviso di fermo siano caduti in prescrizione (ciò accade più spesso di quanto si pensi). Al riguardo, per calcolare i termini occorre far riferimento alla data di notifica degli atti indicati nel “Dettaglio del Debito”.

PRESTARE ATTENZIONE: molti erroneamente ritengono che la prescrizione operi automaticamente e che l’Equitalia sia tenuta ad annullare l’iscrizione a ruolo a semplice richiesta del contribuente. Niente di più sbagliato: per far valere l’intervenuta prescrizione è necessario ricorrere in sede giudiziale poiché solo il Giudice può dichiarare l’intervenuta prescrizione del tributo!

  1. c) se si tratta di un veicolo utilizzato per l’attività lavorativa l’Equitalia non può agire per il fermo amministrativo e, dunque, occorrerà opporsi alle competenti autorità avverso il preavviso di fermo.

Il preavviso di fermo del veicolo è un atto opponibile in sede giudiziaria. Ciò non toglie che se non si ottiene la sospensione dell’atto, l’Equitalia anche nelle more di un’opposizione possa comunque procedere per il fermo del mezzo.

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Strumento ormai frequentemente utilizzato dall’Agente della riscossione è il c.d. pignoramento presso terzi. In particolare in quest’ultimo periodo, lo studio ha avuto modo di affrontare alcuni casi relativi al pignoramento degli stipendi da parte di Equitalia. Al fine di fare, per quanto possibile, chiarezza sul punto, poiché molti erroneamente sostengono l’impignorabilità degli stipendi in virtù delle disposizioni speciali recate nel D.P.R. 602/1973, verrà tracciato nel presente contributo un quadro sintetico della disciplina.

E’ bene, preliminarmente, precisare che l’Agente della Riscossione ha il potere di pignorare gli stipendi nei limiti indicati dall’art. 72 ter del D.P.R. 602/1973.

Precisamente, detta norma, prevede dei limiti di pignorabilità variabili in funzione dell’ammontare dello stipendio dovuto dal datore di lavoro al lavoratore. Pertanto, per importi non superiori a e 2.500,00 l’Equitalia potrà pignorare solo un decimo dello stipendio. Per importi compresi tra € 2.500,00 e € 5.000,00 la quota massima è di un settimo, mentre per importi superiori a e 5.000,00 il vincolo è di un quinto.

L’ultimo stipendio accreditato dal datore di lavoro sul conto corrente del debitore non può essere oggetto di pretese da parte dell’Agente per la Riscossione.

In pratica, l’Equitalia, se attraverso l’esercizio dei propri poteri informativi, viene a conoscenza di un rapporto lavorativo subordinato, può notificare direttamente al datore di lavoro e al debitore/lavoratore un atto di pignoramento, intimando il datore di lavoro di versare le somme nei limiti di cui all’art. 72 ter direttamente al Concessionario entro 60 giorni dalla notifica. Chiaramente detto atto è impugnabile dal lavoratore debitore.

Particolare è, invece, la procedura di pignoramento delle pensioni.

Esistono, a tal proposito, dei limiti ben precisi di pignoramento.

Se la pensione al momento della notifica dell’atto di pignoramento presso terzi non è stata ancora accreditata sul proprio conto, caso piuttosto raro, la somma impignorabile è attualmente (2017) di € 672,78 (corrispondente all’assegno sociale di € 448,52, aumentato della metà), la restante parte potrà essere pignorata nella misura di un quinto.

Nel caso in cui, all’opposto, alla data di notifica dell’atto di pignoramento la pensione sia stata già accreditata sul conto del contribuente, l’importo non pignorabile è pari a € 1.345,56 (corrispondente a tre volte l’assegno sociale) e, dunque, solo la restante parte potrà essere pignorata.

Per i successivi accreditamenti la somma impignorabile è di € 672,78 (corrispondente all’assegno sociale di € 448,52, aumentato della metà), la restante parte potrà essere pignorata nella misura di un quinto.

Che cosa fare in caso di notifica di un atto di pignoramento presso terzi?

  1. a) la prima cosa da verificare è che gli atti precedenti al pignoramento per cui si procede siano stati effettivamente notificati rispettando le norme di legge. Al riguardo sarebbe utile chiedere con sollecitudine a Equitalia le relate di notifica dei precedenti atti.

ATTENZIONE: se gli atti precedenti indicati nel provvedimento di pignoramento sono stati notificati dagli enti impositori (Agenzia delle Entrate/Inps/Inail/ Comuni/Regioni, ecc.), le relate di notifica occorrerà chiederle a tali enti e non a Equitalia. L’importanza di visionare le relate di notifica risiede nel fatto che solo tramite esse è possibile comprendere se la notifica dell’atto precedente (avviso di accertamento/ cartella esattoriale/avviso di addebito, ecc.) sia avvenuta a norma di legge. In caso contrario, il Giudice potrebbe rilevare la nullità della notifica e, di conseguenza dichiarare nulla la procedura esecutiva con conseguente svincolo delle somme che si vogliono pignorare;

  1. b) verificare che i tributi e/o le imposte indicate nell’atto di pignoramento non siano caduti inesorabilmente in prescrizione (ciò accade più spesso di quanto si pensi).
  2. c) infine, verificare che il pignoramento sia conforme ai limiti di pignorabilità sanciti dalla legge, perché qualora detti limiti siano stati violati, è importante chiedere in sede giudiziale la parziale nullità del pignoramento.

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