Contribuenti forfetari, quello che le Entrate (purtroppo) non dicono
Un nodo ancora irrisolto riguarda i termini della vicenda sull’impossibilità di accedere al nuovo regime in caso di controllo di una S.r.l. e di esercizio di una attività “riconducibile” a quella condotta come professionista individuale.
Ma nessuno, finora, ha saputo trovare risposta alla domanda su cosa voglia dire controllare indirettamente un’attività che, a sua volta, non deve essere anche indirettamente “riconducibile” a quella del socio forfettario.
Da oltre un mese molti commentatori hanno provato a decifrare le oscure nozioni di controllo e riconducibilità indiretta dell’attività svolta dalla struttura partecipata da chi aspira ad accedere al forfait, ma nessuno è riuscito ad approdare a soluzioni giuridicamente indiscutibili.
Quindi, da più parti si leva il consueto appello: “si auspicano chiarimenti dell’Agenzia delle Entrate”.
L’Agenzia, purtroppo, dimentica che le cose non dette spesso favoriscono le incomprensioni; in ogni caso, in assenza di puntuali chiarimenti sarà necessario essere prudenti, perché chi si comportasse da “forfetario” senza averne diritto subirebbe conseguenze tributarie e sanzionatorie pesantissime.
Peraltro, tra i vari dubbi irrisolti rimane anche quello legato alla circostanza se il possesso di una partecipazione di controllo in una S.r.l. inattiva, anche se astrattamente esercente attività “riconducibile”, possa ritenersi idonea ad escludere l’applicazione del regime forfettario.
A parere di chi scrive, la partecipazione di controllo in una S.r.l. inattiva non è incompatibile con l’applicazione del regime forfettario, in quanto la causa di esclusione dovrebbe scattare solo quando la società partecipata svolga un’attività effettiva e semmai, per questo, eventualmente riconducibile a quella svolta dal socio tramite la propria partita IVA individuale in regime forfettario.
Questo, però, è solo un mio parere e tale rimarrà finché l’Agenzia non chiarirà i molteplici nodi creati da una norma non ben congegnata.
Compila il modulo e ti fisseremo un appuntamento telefonico.
Oppure chiama al numero telefonico 06.68.89.18.96
L’Avvocato Alessandro Sgrò ha maturato un’importante esperienza e solida reputazione a livello nazionale in contenzioso tributario. Nell’arco degli anni ha scritto importanti articoli in materia tributaria pubblicati in molte riviste e sul suo blog.
Laureato in giurisprudenza presso l’Università La Sapienza di Roma, ha fondato il suo studio tributario 15 anni fa conseguendo da subito importanti vittorie giudiziarie per imprese e persone fisiche e lavorando costantemente nell’aggiornamento di sempre nuove tecniche difensive.
Compila il form o chiama allo 06 688 918 96
-
Pignoramento equitalia: ipotesi di illegittimità
-
Corte di cassazione: nullo l’avviso di accertamento senza prova della delega
-
Inesistente la notifica con il servizio “seguimi”
-
Irap per professionisti
-
Accertamento catastale nullo! Vince lo Studio Legale Sgrò
-
Studi di settore: nullità dell’avviso di accertamento
-
Tariffa sui rifiuti degli alberghi
-
Motivazione della cartella di pagamento
-
Nullità dell’avviso di accertamento catastale
-
Notifica della cartella di pagamento non a mani di un famigliare.
-
Rettifica della rendita catastale proposta tramite procedura docfa
-
La nullità della cartella notificata a ex socio
-
Stima effettuata dall’agenzia del territorio
-
Cartella di pagamento? Ecco cosa fare…
-
Iscrizioni a ruolo annullate: causa vinta dallo Studio Legale Sgrò.