COMUNICAZIONE D’IPOTECA? ECCO COSA FARE…

equitalia-pignoramento-appartamenti-luca-laurenti

Non vi è più alcun dubbio, l’Equitalia prima di procedere all’iscrizione di ipoteca su un immobile è obbligata a darne preventiva comunicazione al debitore.

Difatti l’art.77, comma 2-bis,del D.P.R. 602/1973 dispone che “L’agente della riscossione è tenuto a notificare al proprietario dell’immobile una comunicazione preventiva contenente l’avviso che, in mancanza del pagamento delle somme dovute entro il termine di trenta giorni, sarà iscritta l’ipoteca di cui al comma 1”.

Pertanto, un’iscrizione d’ipoteca senza la preventiva comunicazione deve essere dichiarata illegittima per patente violazione della norma summenzionata.

Cosa fare quando si riceve una comunicazione preventiva?

La prima cosa da verificare è che essa contenga il dettaglio del presunto debito, da cui risultano non solo gli importi contestati ma anche la data di presunta notifica dei precedenti atti (cartelle di pagamento – avvisi di accertamento Agenzia delle Entrate – avvisi di addebito INPS).

In mancanza siamo difronte a un atto illegittimo per difetto assoluto di motivazione.

Ritengo, ma sul punto non vi è giurisprudenza univoca, che l’atto debba indicare anche l’immobile su cui verrà iscritta ipoteca.

Fatta questa verifica preliminare è sempre opportuno accertarsi che:

  1. a) gli atti indicati nella comunicazione preventiva siano stati effettivamente notificati e che la notifica sia avvenuta rispettando le norme di legge. In caso contrario, il Giudice potrebbe rilevare la nullità della notifica e, di conseguenza, annullare la comunicazione preventiva inibendo ad Equitalia di iscrivere ipoteca sull’immobile;
  2. b) che i tributi indicati nella comunicazione preventiva non siano caduti in prescrizione ( ciò accade più spesso di quanto si pensi). Al riguardo, per calcolare i termini occorre far riferimento alla data di notifica degli atti indicati nel “Dettaglio del Debito”.

Attenzione: molti erroneamente ritengono che la prescrizione operi automaticamente e che l’Equitalia sia tenuta ad annullare l’iscrizione a ruolo a semplice richiesta del contribuente. Niente di più sbagliato: per far valere l’intervenuta prescrizione è necessario ricorrere in sede giudiziale poiché solo il Giudice può dichiarare l’intervenuta prescrizione del tributo!

Prestate attenzione: nel caso in cui rilevate che la notifica dell’intimazione sia tardiva, rivolgetevi a un professionista per proporre ricorso in sede giudiziaria poiché la mancata opposizione nei termini di legge permetterà di far rivivere i termini a favore di Equitalia a decorrere dalla data di notificazione della comunicazione preventiva poiché quest’ultima ha la funzione di interrompere i termini prescrizionali.

La comunicazione preventiva è un atto opponibile in sede giudiziaria. Ciò non toglie che se non si ottiene la sospensione dell’atto, l’Equitalia anche nelle more di una opposizione possa comunque iscrivere ipoteca sull’immobile.

Avv. Alessandro Sgrò

Articoli correlati: Nullità ipoteca iscritta da EquitaliaEquitalia: iscrizione ipotecariaPignoramento Equitalia: ipotesi di illegittimitàNovità sui piani di rateazione con EquitaliaCartella di pagamento ai soci di una S.r.l.Cartella di pagamento a seguito di comunicazione di irregolaritàPrescrizione dei tributi erarialiNotifica della cartella esattoriale al portiereAggio di riscossione: ipotesi di illegittimitàPrescrizione contributi INPS