INESISTENTE LA CARTELLA NOTIFICATA PER MEZZO DEL SERVIZIO POSTALE DIRETTAMENTE DA EQUITALIA
Comm. Trib. Provinciale di Roma – sentenza n° 247/19/2013
La notifica della cartella di pagamento per mezzo del servizio postale eseguita direttamente dall’agente per la riscossione deve considerarsi inesistente. Difatti, il legislatore con le modifiche apportate all’art. 26 del D.P.R. 602/1973, ha voluto escludere l’esattore, oggi concessionario, dalla notificazione mediante servizio postale e di conseguenza, a far data dal 01/07/1999, l’agente della riscossione non può consegnare materialmente la cartella all’agente postale ma deve avvalersi degli ufficiali della riscossione o di altri soggetti abilitati nelle forme previste dalla legge per eseguire la notifica per il tramite del servizio postale.
Articoli correlati: Pignoramento dello stipendio da parte di equitalia – L’estratto di ruolo è opponibile? – Il “si” della CTP di Roma alla notifica diretta da parte di Equitalia – La notifica alla coinquilina non è valida – Novità sui piani di rateazione con Equitalia – Notifica agli eredi – Pignoramento Equitalia: ipotesi di illegittimità – Cartella di pagamento a seguito di comunicazione di irregolarità – Equitalia: iscrizione ipotecaria – Notifica della cartella esattoriale al portiere – Nullità ipoteca iscritta da Equitalia – Sottoscrizione del ruolo: la mancanza determina l’illegittità del provvedimento – Notifica degli atti solo tramite Poste Italiane –
Lascia un Commento
Vuoi partecipare alla discussione?Sentitevi liberi di contribuire!