La risposta è affidata all’art. 65 del D.P.R. n. 600/1973.
Secondo detta norma gli eredi, dopo la morte del loro caro, sono tenuti a comunicare all’Agenzia delle Entrate le proprie generalità e il proprio domicilio fiscale recandosi all’Ufficio dove aveva il domicilio fiscale il de cuius oppure inviando una raccomandata a.r.
Se gli eredi non comunicano le loro generalità e il domicilio fiscale, l’Agenzia delle Entrate dovrà notificare gli atti tributari agli eredi “personalmente e collettivamente” presso l’ultimo domicilio del defunto.
ATTENZIONE: gli eredi sono obbligati, al pari del loro caro defunto, al versamento dei debiti tributari sorti prima del decesso. Non sono obbligati per le eventuali sanzioni amministrative che vengono irrogate!
In sintesi, ai sensi dell’art.65 del D.P.R. n°600/1973, l’Agenzia delle Entrate potrà procedere alla notifica di un avviso di accertamento/cartella di pagamento ecc. nei confronti di un contribuente deceduto in due diversi e alternativi modi:
– se gli eredi hanno comunicato il decesso del de cuius e il loro nominativo e domicilio fiscale, l’avviso dovrà essere notificato proprio agli eredi personalmente e nominativamente;
– se la comunicazione è stata omessa l’Agenzia potrà notificare l’atto impositivo nell’ultimo domicilio del defunto ma diretto agli eredi collettivamente e impersonalmente e tale notifica sarà efficace nei confronti degli eredi che, almeno trenta giorni prima, non abbiano effettuato la comunicazione di cui sopra.
E’ nulla la notifica di un atto tributario notificato nei confronti del defunto ai sensi dell’art. 140 c.p.c. – trattasi di una procedura che si applica nei casi di temporanea assenza del destinatario – poiché la morte del destinatario non è equiparabile alla sua irreperibilità o al rifiuto di ricevere copia dell’atto.
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