A tutti noi è capitato di ricevere una cartella di pagamento da parte di Equitalia. Certo, la prima sensazione è sicuramente quella di disperazione ma superata la prima fase di sconforto occorre riacquisire lucidità e chiedersi “come posso uscirne?”.

RICORDATI:

C’E’ SEMPRE UNA SOLUZIONE!

EQUITALIA NON E’ INFALLIBILE!

Ebbene, iniziamo con il precisare che la cartella di pagamento è un atto che Equitalia notifica al contribuente qualora quest’ultimo abbia omesso di versare delle somme agli enti creditori (Agenzia delle Entrate, Inps, Regioni, Comuni, ecc.) che per l’appunto si avvalgono di Equitalia per recuperare il loro credito. Può trattarsi di Sanzioni Amministrative, contributi previdenziali, IMU, Tariffa rifiuti ecc.

La cartella di pagamento è un atto opponibile in sede giudiziaria, pertanto chi riceve una cartella avrà un termine entro il quale ricorrere al giudice per chiederne l’annullamento.

Il termine è legato al tributo indicato nella cartella di pagamento. Se si tratta di sanzioni amministrative (multe non pagate) il ricorso dev’essere inoltrato al Giudice di Pace entro il termine perentorio di 30 giorni, se invece si tratta di bollo auto, Irpef, Iva, diritto annuale della Camera di Commercio, occorrerà proporre ricorso alla Commissione Tributaria Provinciale entro 60 giorni dalla notifica della cartella di pagamento, se invece sono contributi INPS occorrerà ricorrere entro 20/40 giorni davanti al Tribunale del Lavoro.

Trascorsi i termini senza opposizione da parte del contribuente Equitalia procederà con le azioni esecutive o cautelari (es. Fermo del veicolo, pignoramenti, ipoteche ecc..).

NON RIPONETE UNA CARTELLA DI PAGAMENTO NEL CASSETTO POTRETE PENTIRVENE AMARAMENTE!!

LA PRIMA COSA DA VERIFICARE:

è se l’ente creditore ( Regione, Comune, Agenzia delle Entrate ecc..), prima di attivare Equitalia abbia notificato un precedente avviso di accertamento intimandovi il pagamento del dovuto.

Infatti, Equitalia non può notificare una cartella se prima l’Ente creditore non vi ha intimato (per mezzo posta con raccomandata a.r.) il pagamento delle somme dovute!

Leggete con attenzione la vostra cartella di pagamento, infatti nel dettaglio degli importi Equitalia deve indicare in quale giorno l’ente creditore ha notificato il precedente avviso di accertamento.

Se ritenete di non aver ricevuto alcun precedente avviso, nonostante Equitalia sostenga il contrario, allora dovete recarvi presso gli uffici dell’Ente Impositore (Regione, Comune, Agenzia delle Entrate, Inps ecc..) e chiedere copia della relazione di notificazione dell’atto. La relazione vi permette di comprendere se l’atto è stato effettivamente recapitato al vostro indirizzo di residenza e chi, eventualmente, l’ha ritirato. Se ci sono errori nella notifica dell’avviso di accertamento ovvero quest’ultimo non risulta notificato, la cartella di pagamento è illegittima e, pertanto, potete presentare ricorso davanti alla competente autorità (entro i termini indicati sopra) per chiederne l’annullamento.

GLI ERRORI DI NOTIFICA SONO RICORRENTI PERTANTO PRESTATE ATTENZIONE AL PROCEDIMENTO DI NOTIFICA DELL’AVVISO DI ACCERTAMENTO…POTRESTE FACILMENTE VINCERE UNA CAUSA SOTTO IL PROFILO DEL VIZIO DELLA NOTIFICA

LA SECONDA COSA DA VERIFICARE:

che il debito recato nella cartella di pagamento non sia caduto in prescrizione (credetemi accade tantissime volte!). Difatti, per legge Equitalia deve notificare la cartella di pagamento entro determinati termini oltre i quali il credito risulta prescritto. Se il credito è relativo alla Tariffa Rifiuti, ai contributi previdenziali INPS, alle sanzioni amministrative (multe), il termine prescrizionale è di 5 anni, se invece si tratta di bollo auto il termine è di 3 anni e così via.

Discorso più complesso è quello relativo all’IRPEF – IRAP e IVA che ho avuto modo di approfondire in alcuni articoli pubblicati in alcune riviste specializzate e sul mio sito.

Ad ogni modo, per conoscere con precisione quali sono i termini di prescrizione e da quando decorrono vi consiglio di rivolgervi a un esperto in materia tributaria.

LA TERZA COSA DA VERIFICARE:

che la cartella contenga tutti gli elementi previsti dalla legge. Certo, lo so che non tutti sono degli esperti di diritto e voi nella vita fate ben altro, proprio per questo prima vi ho consigliato di rivolgervi ad un esperto in materia tributaria, l’unico che può valutare la sussistenza dei requisiti normativamente prescritti per le cartelle di pagamento.

LA QUARTA COSA DA VERIFICARE:

fa parte della mia strategia difensiva in sede giudiziaria e, dunque, non è il caso di svelarla pubblicamente.

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SARAI CONTATTO IL PRIMA POSSIBILE!

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3 + 4 = ?

Facendo un controllo presso Equitalia mi sono trovata dei debiti con il Fisco di cui non sapevo nulla. Grazie allo Studio Sgrò ho scoperto che molte somme non erano dovute!

Ho rottamato molte cartelle ma dopo un esame più approfondito mi sono accorto che alcune erano già prescritte e altre notificate in modo non corretto. Ho fatto ricorso con lo studio Sgrò.

Non sapevo proprio come fare: avevo una montagna di cartelle esattoriali per multe con il motorino. Per fortuna abbiamo verificato ogni cartella e ci siamo accorti che c’erano molti errori…abbiamo ridotto di tanto il debito e ora sono molto più tranquilla. Grazie avvocato!

Avevo un fermo sulla mia unica macchina. Abbiamo fatto ricorso contro Equitalia e abbiamo ottenuto la cancellazione del fermo e delle cartelle di pagamento.