AVVISO DI RETTIFICA CLASSE E RENDITA CATASTALE CON PROCEDURA DOCFA

Riferimenti:

Corte di Cassazione, sentenza n°5580/2015;

Commissione Tributaria Regionale di Perugia, sentenza n°166/3/2015;

Commissione Tributaria Regionale di Napoli, sentenza n°68/7/2015;

In un mio recente articolo pubblicato su questo sito ho dato risalto alle problematiche inerenti al provvedimento di rettifica/rigetto della classe, della categoria e della rendita di immobili proposte con la c.d. procedura DOCFA.

In particolare, è stata analizzata la pronuncia n°3394/2014 della Corte di Cassazione che ha dichiarato l’illegittimità di un provvedimento di rettifica della classe e della rendita di un’unità immobiliare, emesso e notificato dall’Agenzia delle Entrate Ufficio del Territorio sull’assunto che quest’ultima “non può limitarsi a comunicare il classamento che ritiene adeguato, ma deve anche fornire un qualche elemento che spieghi perché la proposta avanzata dal contribuente con la Dofca viene disattesa”.

Ebbene, suddetto principio (l’Ufficio non può disattendere il classamento basato sulla procedura DOCFA senza idonea motivazione) è stato ulteriormente ripreso e argomentato dai giudici di legittimità con la recentissima sentenza n°5580/2015.

In particolare, gli Ermellini affermano che “qualora l’attribuzione della rendita catastale avvenga a seguito della procedura disciplinata dal D.L. 23 gennaio 1993, n. 16, art. 2, convertito, con modificazioni, in L. 24 marzo 1993, n. 75, e dal D.M. 19 aprile 1994, n. 701 (cosiddetta procedura DOCFA), l’obbligo di motivazione dell’avviso di classamento è soddisfatto con la mera indicazione dei dati oggettivi e della classe attribuita solo se gli elementi di fatto indicati dal contribuente non siano stati disattesi dall’Ufficio e l’eventuale discrasia tra rendita proposta e rendita attribuita derivi da una valutazione tecnica sul valore economico dei beni classati, mentre, in caso contrario, la motivazione dovrà essere più approfondita e specificare le differenze riscontrate sia per consentire il pieno esercizio del diritto di difesa del contribuente sia per delimitare l’oggetto dell’eventuale contenzioso”.

Interessante in materia sono, inoltre, alcune attualissime pronunce delle Commissioni Tributarie di merito che ritengo utile richiamare.

Commissione Tributaria Regionale di Perugia n°166/3/2015

“L’Ufficio non può limitarsi a comunicare il classamento che ritiene adeguato, ma deve anche fornire un qualche elemento che spieghi perché la proposta avanzata dal contribuente con la procedura Docfa viene disattesa. Principio questo chiaramente enunciato nell’Ordinanza n. 3394 del 13.02.2014 della Cassazione. Del resto l’atto di revisione non è atto processuale bensì atto amministrativo e la sua motivazione, comprensiva dei presupposti di fatto e delle ragioni giuridiche che lo giustificano, costituisce imprescindibile requisito di legittimità dell’atto stesso”.

Commissione Tributaria Regionale di Napoli n°68/7/2015

“La variazione di classamento operata di Ufficio non appare adeguatamente motivata, giacchè l’avviso di accertamento è privo di alcun richiamo specifico idoneo a dimostrare la diversa valutazione, dato anche il difetto di previa ispezione dell’immobile.

Siffatta carenza di motivazione determina, per tale profilo, l’illegittimità dell’avviso di accertamento, alla stregua dell’insegnamento della Suprema Corte nella sentenza n. 5717 del 2000 e nella sentenza n. 4059 del 2000.

Legittima, sotto il profilo procedurale, è l’assenza della previa ispezione, trattandosi di originaria procedura DOCFA.

Tuttavia, l’accertamento manca dell’indicazione del criterio di stima seguito, dei coefficienti di degrado, dei prezzi di mercato, della provenienza, delle procedure del calcolo di superfici e volumi.

Nella specie, l’atto non risulta motivato ed è privo di qualsivoglia riferimento ai criteri di valutazione. Invero, si tratta di una scheda sintetica contenente le sole indicazioni catastali per l’identificazione dell’immobile in cui non v’è il benché minimo riferimento concreto alle caratteristiche, ai pregi, all’ubicazione, al valore degli immobili vicini, ad una qualsivoglia attività ispettiva o comparativa.

In mancanza di qualsivoglia supporto tecnico o motivazionale della diversa valutazione operata. Osserva il Collegio, innanzitutto, che legittimi e comunque non contestati, nemmeno incidenter tantum, si appalesano i regolamenti e gli atti amministrativi generali, costituenti il presupposto para-normativo del Classamento, disapplicabili dal giudice tributario investito della singola res controversa, ma solo se e solo in quanto si palesassero illegittimi (artt. 4 e 5 L. 20 marzo 1865, n. 2248, All. E; cfr. Cass. trib. 10.06.2008, nr. 15285).

Nella concreta fattispecie, il classamento proposto dal Contribuente è stato disatteso dall’Agenzia del Territorio con variazione in pejus soprattutto della rendita”.

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