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Aggio di riscossione: ipotesi d’illegittimità

Riferimenti:

– Art.17, comma 1, del D.lgs. n°112/1999

– Commissione Tributaria Provinciale di Milano, sentenza n°4682/24/2015.

Occorre inizialmente precisare, come riferito dagli stessi Giudici milanesi, che l’aggio di riscossione altro non è che una misura finanziaria che va ad aggiungersi al totale delle somme che il contribuente è tenuto a pagare, in caso di somme dovute all’Erario, al fine di compensare il rischio di insolvenza da parte del contribuente stesso.

Ai sensi dell’articolo 17, comma 1, del D.lgs. n°112/1999, l’attività dei concessionari, ossia gli agenti della riscossione, dev’essere remunerata con un aggio. Esso ha natura tributaria, poiché per il contribuente che è tenuto a pagarlo, integra il tributo iscritto a ruolo.

Va subito chiarito che il rischio d’insolvenza da parte del contribuente si può ravvisare solo se vi siano delle condotte poste in essere da quest’ultimo prima dell’iscrizione a ruolo, come nel caso di un avviso di accertamento emesso dalla P.A. e non opposto che ha costretto l’Amministrazione finanziaria a rimettere la questione ad Equitalia per la riscossione di quanto inevaso ma non, certamente, nei casi di iscrizione nel ruolo provvisorio in pendenza di un ricorso presentato dal contribuente/ricorrente.

Difatti, secondo la recentissima sentenza n°4682/24/2015 della Commissione Tributaria Provinciale di Milano “per molti tributi, quali quelli versati a titolo provvisorio in pendenza di ricorso, tale rischio non è palesemente ravvisabile, poiché l’iscrizione nei ruoli esattoriali non rappresenta, come nel caso precedente, una misura eccezionale e coercitiva volta all’assunzione della somma dovuta, bensì una mera prassi di riscossione ordinaria. In questi casi, non palesandosi il “rischio”, non si giustifica il versamento dell’aggio, che, al contrario, si evidenzia come una ingiustificata sanzione accessoria”.

In sostanza l’aggio non è dovuto per la riscossione parziale posta in essere da Equitalia in pendenza di un ricorso innanzi all’autorità giurisdizionale.

Avv. Alessandro Sgrò


Autore
Avv. Alessandro Sgrò

L’Avvocato Alessandro Sgrò ha maturato un’importante esperienza e solida reputazione a livello nazionale in contenzioso tributario. Nell’arco degli anni ha scritto importanti articoli in materia tributaria pubblicati in molte riviste e sul suo blog.

Laureato in giurisprudenza presso l’Università La Sapienza di Roma, ha fondato il suo studio tributario 15 anni fa conseguendo da subito importanti vittorie giudiziarie per imprese e persone fisiche e lavorando costantemente nell’aggiornamento di sempre nuove tecniche difensive.



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