Riferimenti:
– Corte di Cassazione, sentenza n°25889/2015;
Davvero interessante è il recente orientamento da parte della Corte di Cassazione in materia di agevolazione della prima casa sotto il profilo della residenza anagrafica dei coniugi in regime di comunione dei beni.
Secondo i giudici di legittimità, con la recentissima sentenza n°25889/2015, il requisito della residenza va riferito alla famiglia, per cui è del tutto irrilevante la diversa residenza del coniuge che ha acquistato in regime di comunione dei beni.
In sostanza, i coniugi non sono tenuti ad una comune residenza anagrafica, ma reciprocamente alla coabitazione (art. 143 c.c.), quindi un’interpretazione della legge tributaria conforme ai principi del diritto di famiglia induce a considerare che la coabitazione con il coniuge costituisce un elemento adeguato a soddisfare il requisito della residenza ai fini tributari (Cass. n. 14237 del 2000), in quanto ciò che conta non è tanto la residenza dei singoli coniugi, quanto quella della famiglia.
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