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Accordo di riduzione del canone di locazione: l’ufficio deve prenderne atto!

Riferimenti:

– Commissione Tributaria Provinciale di Roma, sentenza n°15099/16/2017.

– Agenzia delle Entrate: risoluzione n°60/E del 28/6/2010.

Qualora in un contratto di locazione o a seguito di successivi accordi contrattuali, le parti pattuiscano la gratuità di alcune mensilità del canone di locazione, l’Agenzia delle Entrate non può riprendere a tassazione, ai fini IRPEF, i canoni non percepiti dal locatore.

Questo è il principio espresso dalla recentissima sentenza n°15099/16/2017 della Commissione Tributaria Provinciale di Roma.

La causa, patrocinata dallo Studio Legale Sgrò, traeva origine dal fatto che il locatore nell’anno 2009 aveva concesso in locazione un proprio immobile commerciale a una società affinché quest’ultima lo adibisse ad attività di ristorazione. Le parti stabilivano che il primo canone sarebbe stato versato non già dalla data d’inizio della locazione (1/5/2009), bensì dal mese di ottobre dell’anno 2009. La ragione di tale differimento era dovuta al fatto che la società conduttrice nel frattempo avrebbe dovuto portare a termine dei lavori e adeguare l’immobile alle norme urbanistiche per l’esercizio dell’attività di ristorazione.

Il locatore, pertanto, dichiarava quale reddito da fabbricati ai fini Irpef per l’anno 2009 le somme effettivamente percepite (canoni da novembre a dicembre), versando così il dovuto all’Agenzia delle Entrate.

Nonostante ciò l’Amministrazione Finanziaria notificava al contribuente un avviso di accertamento con cui riprendeva a tassazione anche i canoni non riscossi (dal mese di maggio al mese di ottobre).

La tesi dell’Ufficio è la seguente: la riduzione del canone, seppur pattuita dalle parti e riferibile ai lavori eseguiti sull’immobile posti a carico del conduttore, deve comunque considerarsi alla stregua della corresponsione del canone a favore di parte locatrice.

La questione, chiaramente, è stata sottoposta all’attenzione della Commissione Tributaria Provinciale di Roma che con la sentenza n° n°15099/16/2017, dopo un attento esame della copiosa documentazione depositata dallo Studio Legale Sgrò, ha dichiarato l’illegittimità dell’avviso di accertamento impugnato poiché la determinazione concreta del reddito da fabbricati è affidata al c.d. reddito effettivo rinveniente dalla locazione.

Invero, come precisato nel corso del giudizio, è la stessa Agenzia delle Entrate, con la risoluzione n°60/E, del 28/6/2010, a sostenere chiaramente che “il perfezionamento dell’accordo di riduzione del canone può determinare, di fatto, la diminuzione della base imponibile ai fini dell’imposta di registro (come pure ai fini delle imposte dirette) e conseguentemente, la corresponsione di una minore imposta” , aggiunge inoltre che “il nuovo corrispettivo pattuito assumerà rilevanza ai fini Iva e delle imposte sui redditi”.

In sostanza, l’Ufficio avrebbe dovuto considerare l’espressa previsione, risultante dal contratto sottoscritto dalle parti, della non debenza da parte della società conduttrice di alcune mensilità. Canoni di locazione, difatti, mai percepiti e per i quali nessun diritto avrebbe potuto vantare parte locatrice in quanto esclusi ab initio  dal rapporto locativo.


Autore
Avv. Alessandro Sgrò

L’Avvocato Alessandro Sgrò ha maturato un’importante esperienza e solida reputazione a livello nazionale in contenzioso tributario. Nell’arco degli anni ha scritto importanti articoli in materia tributaria pubblicati in molte riviste e sul suo blog.

Laureato in giurisprudenza presso l’Università La Sapienza di Roma, ha fondato il suo studio tributario 15 anni fa conseguendo da subito importanti vittorie giudiziarie per imprese e persone fisiche e lavorando costantemente nell’aggiornamento di sempre nuove tecniche difensive.



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